Art. 4 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto non comporta adeguamenti  per  le  attivita'
che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei
seguenti casi: 
    a) siano gia' in regola con almeno uno degli adempimenti previsti
agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151; 
    b) siano state progettate sulla base  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 3 agosto 2015 attualmente vigente,  comprovati  da  atti
rilasciati dalle amministrazioni competenti. 
  2. Per gli interventi  di  modifica  ovvero  di  ampliamento  delle
attivita' esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e
4  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  3  agosto  2015,   come
modificato dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019. 
  3. Nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati  con
la  normativa  comunitaria  per  la  valutazione   sperimentale   dei
requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate  degli
edifici civili, ai fini del raggiungimento degli  obiettivi  previsti
al  punto  V.13.1  dell'allegato  1,  potranno  costituire  un  utile
riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate  con  metodi
di prova riconosciuti in uno degli Stati della  Unione  europea.  Con
apposita disposizione  saranno  individuati  tali  metodi  nonche'  i
relativi criteri di accettabilita' ai  fini  dell'impiego,  anche  in
funzione delle caratteristiche dell'edificio di installazione. 
  4. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 marzo 2022 
 
                                               Il Ministro: Lamorgese