Art. 2 Determinazione del contributo 1. Il contributo e' previsto per l'erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19 con riferimento all'anno scolastico 2020-2021 e, unicamente per le obbligazioni sottoscritte fino al 5 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto attuativo), all'anno scolastico 2021-2022. Sono escluse le spese sostenute gia' oggetto di certificazione COVID-19 per l'anno 2020 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno n. 59033 del 1° aprile 2021. 2. Le risorse di cui all'art. 1 del decreto attuativo sono assegnate a tutti i comuni anche in forma associata che ne facciano richiesta, nel limite del 30% della spesa sostenuta per il trasporto scolastico per l'esercizio finanziario 2019. 3. Qualora, al termine delle attivita' istruttorie, le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla somma dei contributi richiesti ed ammissibili, il contributo da erogare e' proporzionalmente ridotto per ciascun ente beneficiario. Tale contributo e' individuato in un piano di riparto approvato dalla scrivente Direzione generale.