Art. 2
Determinazione del contributo
1. Il contributo e' previsto per l'erogazione di servizi di
trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati al contenimento della
diffusione del COVID-19 con riferimento all'anno scolastico 2020-2021
e, unicamente per le obbligazioni sottoscritte fino al 5 gennaio 2022
(data di entrata in vigore del decreto attuativo), all'anno
scolastico 2021-2022. Sono escluse le spese sostenute gia' oggetto di
certificazione COVID-19 per l'anno 2020 ai sensi del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dell'interno n. 59033 del 1° aprile 2021.
2. Le risorse di cui all'art. 1 del decreto attuativo sono
assegnate a tutti i comuni anche in forma associata che ne facciano
richiesta, nel limite del 30% della spesa sostenuta per il trasporto
scolastico per l'esercizio finanziario 2019.
3. Qualora, al termine delle attivita' istruttorie, le risorse
finanziarie disponibili siano inferiori alla somma dei contributi
richiesti ed ammissibili, il contributo da erogare e'
proporzionalmente ridotto per ciascun ente beneficiario. Tale
contributo e' individuato in un piano di riparto approvato dalla
scrivente Direzione generale.