Art. 2 
 
                    Determinazione del contributo 
 
  1. Il  contributo  e'  previsto  per  l'erogazione  di  servizi  di
trasporto scolastico aggiuntivi  finalizzati  al  contenimento  della
diffusione del COVID-19 con riferimento all'anno scolastico 2020-2021
e, unicamente per le obbligazioni sottoscritte fino al 5 gennaio 2022
(data  di  entrata  in  vigore  del  decreto   attuativo),   all'anno
scolastico 2021-2022. Sono escluse le spese sostenute gia' oggetto di
certificazione COVID-19 per l'anno 2020  ai  sensi  del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
dell'interno n. 59033 del 1° aprile 2021. 
  2. Le  risorse  di  cui  all'art.  1  del  decreto  attuativo  sono
assegnate a tutti i comuni anche in forma associata che  ne  facciano
richiesta, nel limite del 30% della spesa sostenuta per il  trasporto
scolastico per l'esercizio finanziario 2019. 
  3. Qualora, al termine  delle  attivita'  istruttorie,  le  risorse
finanziarie disponibili siano inferiori  alla  somma  dei  contributi
richiesti   ed   ammissibili,   il   contributo   da    erogare    e'
proporzionalmente  ridotto  per  ciascun  ente   beneficiario.   Tale
contributo e' individuato in un  piano  di  riparto  approvato  dalla
scrivente Direzione generale.