Art. 4 Istruttoria della domanda ed erogazione del contributo 1. L'istruttoria della domanda e' svolta da Consap S.p.a. quale soggetto gestore individuato dall'amministrazione responsabile della misura, e si fonda esclusivamente su quanto in essa riportato ai sensi dell'art. 3, salva la facolta' del gestore di chiedere chiarimenti e integrazioni anche documentali. 2. L'esito dell'istruttoria e' comunicato dal gestore all'ente richiedente ai sensi del comma 5, art. 3 del presente decreto. 3. In caso di esito negativo, l'ente entro dieci giorni dalla relativa comunicazione puo' fornire elementi di chiarimento attraverso il canale web della piattaforma. Decorso tale termine, l'esito dell'istruttoria della domanda e' confermato. 4. Concluse le attivita' istruttorie, il gestore redige l'elenco degli enti beneficiari con l'indicazione dell'importo del contributo erogabile, fermo quanto previsto all'art. 2, comma 3 del presente decreto. 5. La scrivente Direzione approva l'elenco degli enti beneficiari di cui al comma 4. 6. Si provvede successivamente all'erogazione del contributo con bonifico sul conto corrente di Tesoreria indicato dall'ente richiedente nella domanda presentata o nel caso di enti aventi sede nel territorio di regioni a statuto speciale o di provincie autonome, sul conto di tesoreria di queste ultime, come da intesa della Conferenza unificata acquisita nella seduta del 18 novembre 2021.