Art. 4
Istruttoria della domanda ed erogazione del contributo
1. L'istruttoria della domanda e' svolta da Consap S.p.a. quale
soggetto gestore individuato dall'amministrazione responsabile della
misura, e si fonda esclusivamente su quanto in essa riportato ai
sensi dell'art. 3, salva la facolta' del gestore di chiedere
chiarimenti e integrazioni anche documentali.
2. L'esito dell'istruttoria e' comunicato dal gestore all'ente
richiedente ai sensi del comma 5, art. 3 del presente decreto.
3. In caso di esito negativo, l'ente entro dieci giorni dalla
relativa comunicazione puo' fornire elementi di chiarimento
attraverso il canale web della piattaforma. Decorso tale termine,
l'esito dell'istruttoria della domanda e' confermato.
4. Concluse le attivita' istruttorie, il gestore redige l'elenco
degli enti beneficiari con l'indicazione dell'importo del contributo
erogabile, fermo quanto previsto all'art. 2, comma 3 del presente
decreto.
5. La scrivente Direzione approva l'elenco degli enti beneficiari
di cui al comma 4.
6. Si provvede successivamente all'erogazione del contributo con
bonifico sul conto corrente di Tesoreria indicato dall'ente
richiedente nella domanda presentata o nel caso di enti aventi sede
nel territorio di regioni a statuto speciale o di provincie autonome,
sul conto di tesoreria di queste ultime, come da intesa della
Conferenza unificata acquisita nella seduta del 18 novembre 2021.