Art. 3 
 
                           Autorizzazioni 
 
  1. Al Prefetto di Napoli  e'  concessa  la  facolta',  in  caso  di
appurata e  reale  necessita'  ed  urgenza,  di  concedere  ulteriori
autorizzazioni in deroga al  divieto  di  sbarco  e  di  circolazione
sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere  una  durata
non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola.  Qualora
le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di  tali  autorizzazioni
non si esaurissero in questo termine  temporale,  le  amministrazioni
comunali, in presenza di fondati e  comprovati  motivi  possono,  con
proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario,
un ulteriore periodo di circolazione.