Art. 4 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque violi i divieti di cui al presente  decreto  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430
a euro 1.731 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.