Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dal 1°  aprile
2022  e  fino  al  31  dicembre  2022,  fatte  salve  le   specifiche
disposizioni di legge vigenti in materia. 
  2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° aprile 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, registrazione n. 752