Art. 6 
 
               Veterinario designato e crediti E.C.M. 
 
  1.  I  crediti  E.C.M.  eventualmente  acquisiti  dal   veterinario
designato durante il triennio di cui all'art. 4 del presente  decreto
possono essere riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
sviluppo professionale continuo, dietro presentazione  di  un'istanza
di riconoscimento formulata sulla base del modulo di cui all'allegato
4. 
  2. Ai fini del presente decreto i  crediti  E.C.M.  acquisiti  sono
riconosciuti   in   una   percentuale   calcolata   in   base    alla
sovrapponibilita'  dei  contenuti  dei  corsi  frequentati   per   il
conseguimento  dei  crediti  E.C.M.  a  quelli  dei  moduli  di   cui
all'allegato 1 previsti per il veterinario designato.