Art. 6 Veterinario designato e crediti E.C.M. 1. I crediti E.C.M. eventualmente acquisiti dal veterinario designato durante il triennio di cui all'art. 4 del presente decreto possono essere riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di sviluppo professionale continuo, dietro presentazione di un'istanza di riconoscimento formulata sulla base del modulo di cui all'allegato 4. 2. Ai fini del presente decreto i crediti E.C.M. acquisiti sono riconosciuti in una percentuale calcolata in base alla sovrapponibilita' dei contenuti dei corsi frequentati per il conseguimento dei crediti E.C.M. a quelli dei moduli di cui all'allegato 1 previsti per il veterinario designato.