Art. 2 Disposizioni per garantire la capacita' di risposta delle strutture regionali di protezione civile 1. Al fine di mantenere inalterata l'efficace capacita' di risposta delle strutture regionali di protezione civile, in concomitanza con il contesto emergenziale legato alconflitto bellico, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere personale non dirigenziale in deroga all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, con contratti a tempo determinato, per la copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche delle strutture regionali di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali e con durata dei contratti stessi non eccedente la scadenza dello stato di emergenza. 2. Per le assunzioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome possono procedere attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2021, ovvero espletando direttamente procedure selettive avvalendosi delle modalita' di cui all'art. 10, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 44/2021, convertito, in legge n. 76/2021. 3. Le assunzioni di cui al presente articolo non rilevano ai fini dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' dell'art. 23, comma 2,del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.