Art. 2 
 
Disposizioni per garantire la capacita' di risposta  delle  strutture
                   regionali di protezione civile 
 
  1. Al fine di mantenere inalterata l'efficace capacita' di risposta
delle strutture regionali di protezione civile, in  concomitanza  con
il contesto emergenziale legato alconflitto bellico, le regioni e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano possono  assumere  personale
non  dirigenziale  in  deroga  all'art.  36,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 165/2001, con contratti a tempo  determinato,  per  la
copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche delle  strutture
regionali di protezione civile, con oneri  a  carico  dei  rispettivi
bilanci regionali e con durata dei contratti stessi non eccedente  la
scadenza dello stato di emergenza. 
  2. Per le assunzioni di cui al  presente  articolo,  le  regioni  e
province  autonome  possono  procedere   attingendo   a   graduatorie
concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,
del decreto legislativo n. 165/2021, ovvero  espletando  direttamente
procedure selettive avvalendosi delle modalita' di cui  all'art.  10,
comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 44/2021, convertito,  in
legge n. 76/2021. 
  3. Le assunzioni di cui al presente articolo non rilevano  ai  fini
dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
nonche' dell'art. 23, comma 2,del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75.