Art. 2 
 
           Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria 
                 cartaceo della ricetta elettronica 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2022, al  momento  della  generazione  della
ricetta elettronica da parte  del  medico  prescrittore,  l'assistito
puo'  chiedere  allo  stesso  medico  il  rilascio   del   promemoria
dematerializzato  ovvero  l'acquisizione  del   numero   di   ricetta
elettronica, di cui al decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero della  salute  del  2  novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011,  n.  264,
tramite: 
    a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio  di  posta
elettronica, laddove l'assistito indichi al  medico  prescrittore  la
casella di posta elettronica certificata  (pec)  o  quella  di  posta
elettronica ordinaria (peo); 
    b) comunicazione del numero di ricetta elettronica con SMS o  con
applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi
e immagini, laddove l'assistito indichi  al  medico  prescrittore  il
numero di telefono mobile; 
    c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore  del
numero di ricetta elettronica laddove l'assistito indichi al medesimo
medico il numero telefonico. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il  promemoria  prodotto
dal Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite  Sistemi  di
accoglienza regionali  (SAR),  viene  spedito  da  parte  del  medico
prescrittore in forma di allegato a un messaggio  e  non  come  testo
compreso nel corpo del messaggio stesso. 
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il  medico  prescrittore
invia all'assistito un messaggio  SMS  contenente  esclusivamente  il
numero di ricetta elettronica prescritta. In alternativa,  il  medico
prescrittore invia all'assistito il numero di ricetta  elettronica  o
l'immagine  del  codice  a  barre  dello  stesso  numero  di  ricetta
elettronica, utilizzando un'applicazione  per  la  telefonia  mobile,
alla quale  risultano  registrati  sia  il  medico  prescrittore  sia
l'assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini. 
  4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il  medico  prescrittore
comunica il numero di ricetta elettronica  prescritta  al  numero  di
telefono fisso o mobile indicato dall'assistito. 
  5.  La  ricetta  elettronica,  quale   strumento   alternativo   al
promemoria cartaceo, e' inserita nel  FSE  di  cui  all'art.  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il processo  di  indicizzazione
nel  FSE  delle  ricette  dematerializzate  e'   contemporaneo   alla
prescrizione della ricetta nel sistema SAC, anche tramite il SAR. 
  6. Per l'erogazione della  ricetta  elettronica,  la  struttura  di
erogazione acquisisce il numero di ricetta elettronica unitamente  al
codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui
la ricetta stessa e' intestata. 
  7. Per le finalita' di rendicontazione all'Azienda sanitaria locale
di competenza,  la  farmacia  registra  l'avvenuta  erogazione  della
prescrizione farmaceutica, trasmettendo al SAC, anche tramite il SAR,
le informazioni della erogazione,  sia  parziale  che  totale,  della
prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede  a  contrassegnare  tale
ricetta  come  «erogata».  Contestualmente  la  farmacia  annulla  le
fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben  visibile  e
con inchiostro indelebile, la lettera «X» salvo  diversa  indicazione
regionale. 
  8. Dal presente articolo non discendono nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate attuano
le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 con le risorse  finanziarie,
strumentali e personali disponibili a legislazione vigente.