Art. 4 Importo e durata 1. L'importo della borsa di studio e' determinato in euro quattrocento mensili. La borsa di studio e' attribuita sulla base di graduatoria predisposta su base nazionale. 2. La graduatoria verra' predisposta sulla base delle domande di borsa di studio presentate ai sensi della circolare della Direzione generale dei magistrati di cui all'art. 3, comma 1, ed in seguito a validazione delle stesse da parte della Corte di cassazione, delle corti di appello della Procura generale presso la Corte di cassazione e delle Procure generali presso le corti di appello, nonche' del segretario generale della giustizia amministrativa - validazione che avverra' entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Ai fini della formazione della graduatoria si terra' conto del valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. In caso di pari valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno preferiti gli aspiranti borsisti di piu' giovane eta'. 3. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la validazione delle domande, ai sensi del comma precedente, verra' predisposta una graduatoria nell'ambito delle domande presentate e validate. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sara' destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'art. 1, comma 1. Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi del comma 1. 4. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 1, sono attribuite le borse di studio per l'attivita' svolta nell'anno 2021. 5. L'amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilita' da parte di ciascun tirocinante a favore del quale e' erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalita' che saranno indicate nella circolare della Direzione generale dei magistrati di cui all'art. 3, comma 1. Il magistrato formatore, ai fini della revoca del beneficio, di cui al periodo precedente, comunica immediatamente al capo dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato assolvimento dei compiti formativi da parte del tirocinante.