Art. 4 
 
                          Importo e durata 
 
  1.  L'importo  della  borsa  di  studio  e'  determinato  in   euro
quattrocento mensili. La borsa di studio e' attribuita sulla base  di
graduatoria predisposta su base nazionale. 
  2. La graduatoria verra' predisposta sulla base  delle  domande  di
borsa di studio presentate ai sensi della circolare  della  Direzione
generale dei magistrati di cui all'art. 3, comma 1, ed in  seguito  a
validazione delle stesse da parte della Corte  di  cassazione,  delle
corti di appello della Procura generale presso la Corte di cassazione
e delle Procure generali presso le  corti  di  appello,  nonche'  del
segretario generale della giustizia amministrativa - validazione  che
avverra' entro quindici giorni dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande.  Ai  fini   della   formazione   della
graduatoria si terra' conto del valore  dell'ISEE  calcolato  per  le
prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio
universitario. In caso di pari  valore  dell'ISEE  calcolato  per  le
prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio
universitario, saranno  preferiti  gli  aspiranti  borsisti  di  piu'
giovane eta'. 
  3. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la
validazione delle domande, ai  sensi  del  comma  precedente,  verra'
predisposta una graduatoria nell'ambito delle  domande  presentate  e
validate. A coloro che si  collocheranno  in  posizione  utile  nella
graduatoria, sara' destinata la quota delle risorse,  nei  limiti  di
cui all'art. 1, comma 1. 
  Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun
borsista  in  base  al  periodo  di   stage   svolto,   eventualmente
frazionando,  anche  su  base  giornaliera,  la   somma   mensilmente
stabilita ai sensi del comma 1. 
  4.  Sulla  base  della  graduatoria  prevista  dal  comma  1,  sono
attribuite le borse di studio per l'attivita' svolta nell'anno 2021. 
  5. L'amministrazione si riserva in ogni  momento  di  accertare  il
perdurante possesso dei  requisiti  di  ammissibilita'  da  parte  di
ciascun tirocinante a favore del quale e' erogata la borsa di studio,
provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno
i presupposti. A tal fine gli uffici giudiziari invieranno  tutte  le
informazioni necessarie e  le  scadenze  dei  periodi  di  stage  per
ciascuno dei borsisti, secondo  le  modalita'  che  saranno  indicate
nella circolare  della  Direzione  generale  dei  magistrati  di  cui
all'art. 3, comma 1. Il magistrato formatore, ai  fini  della  revoca
del beneficio, di cui al periodo precedente, comunica  immediatamente
al capo dell'ufficio ogni  fatto  specifico  che  denoti  il  mancato
assolvimento dei compiti formativi da parte del tirocinante.