IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare l'art. 9; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e, in particolare, l'art. 28, comma 4, ai sensi del quale «In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13, il soprintendente puo' richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Vista la legge 22 luglio 2014, n. 110, recante «Modifica al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti»; Vista la legge 29 aprile 2015, n. 57, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 25, comma 13, ai sensi del quale: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera»; Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, recante «Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 20 marzo 2009, n. 60, recante «Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto dall'art. 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 agosto 2017, n. 154, recante «Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 agosto 2017, e in particolare gli articoli 2 e 15; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 20 maggio 2019, n. 244, recante «Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019; Rilevata la necessita' di definire modalita' procedurali e operative che assicurino il coordinamento tra le attivita' di progettazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico e le attivita' di verifica preventiva della sussistenza dell'interesse archeologico negli ambiti territoriali e nelle aree prescelti per la localizzazione delle opere, ai fini di semplificazione e accelerazione dei procedimenti nonche' del contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, nel rispetto della tutela del patrimonio archeologico; Ritenuta la necessita' di approvare apposite linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico; Ritenuta altresi' la necessita' di individuare procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera; Su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Decreta: Art. 1 Finalita' della verifica preventiva dell'interesse archeologico 1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico e' volta a valutare l'impatto della realizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico disciplinata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio archeologico, riorientandone eventualmente le scelte progettuali ed esecutive.