Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse  archeologico
si applica a tutti i progetti  di  opere  pubbliche  o  di  interesse
pubblico disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
compresi i lavori afferenti ai settori speciali di  cui  all'art.  3,
comma 3, lettera hh) del predetto decreto, qualora sulla  base  delle
indagini di cui all'art. 25, comma  1,  del  medesimo  decreto  possa
presumersi  un  interesse  archeologico   nelle   aree   oggetto   di
progettazione. Sono esclusi gli interventi che non  comportano  nuova
edificazione  o  scavi  a  quote  diverse  da  quelle  impegnate  dai
manufatti esistenti, mutamenti nell'aspetto esteriore o  nello  stato
dei luoghi oppure movimentazioni di terreno.