Art. 3 
 
             Termini per lo svolgimento della procedura 
 
  1. In attuazione dell'art. 25, comma 9, del decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50, il termine per la conclusione della procedura  di
verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico  e'  fissato   dal
soprintendente archeologia, belle  arti  e  paesaggio  del  Ministero
della   cultura   (di   seguito   «soprintendente»),    in    ragione
dell'estensione dell'area interessata, nell'ambito  dell'accordo  con
la stazione appaltante di cui al comma 14 del medesimo articolo,  con
l'osservanza dei seguenti criteri: 
    a) nel caso di esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche  o
geochimiche e saggi archeologici,  il  termine  e'  stabilito  da  un
minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta
giorni nei casi di particolare complessita';  nel  caso  di  opere  o
lavori a rete, il termine e' stabilito da un minimo di sessanta a  un
massimo di novanta giorni, elevabile a centoventi giorni nei casi  di
particolare complessita'; 
    b) nel caso di esecuzione di sondaggi  e  scavi,  il  termine  e'
stabilito da un minimo di trenta a un  massimo  di  sessanta  giorni,
elevabile a novanta giorni nei casi di particolare complessita';  nel
caso di opere o lavori a rete, il termine e' stabilito da  un  minimo
di sessanta a un massimo di novanta giorni,  elevabile  a  centoventi
giorni nei casi di particolare complessita', decorrenti, in  entrambi
i casi, dalla scadenza del termine di cui alla lettera a). 
  2. I termini di cui al precedente comma  decorrono  dalla  consegna
del cantiere alla ditta incaricata dell'esecuzione  degli  interventi
di archeologia preventiva. Tali termini non comprendono l'invio  alla
soprintendenza  della  documentazione  archeologica   relativa   alle
attivita' svolte, che deve comunque  essere  effettuato  entro  venti
giorni dalla chiusura del cantiere. 
  3. Il soprintendente approva la relazione  archeologica  definitiva
redatta ai sensi dell'art. 25, comma 9  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50 entro i  venti  giorni  successivi  alla  consegna
della documentazione di cui al precedente comma. 
  4. Per motivate e cogenti esigenze di completamento delle  indagini
i termini di cui al comma 1 possono essere prorogati una  sola  volta
per ulteriori novanta giorni. 
  5. In caso di interruzione delle attivita' del cantiere per  motivi
di forza maggiore, i termini di cui al comma 1 sono sospesi fino alla
ripresa delle attivita'. 
  6. In sede di stipula dell'accordo di cui all'art.  25,  comma  14,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i termini indicati nei
commi precedenti possono essere ridotti  di  un  terzo  nel  caso  di
interventi compresi nel piano nazionale di ripresa e resilienza.