Art. 4 Articolazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico 1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in fasi funzionali, i cui esiti integrano la progettazione di fattibilita' dell'opera. Ogni fase funzionale e' attivata in ragione dell'esito positivo della fase precedente. 2. Le fasi funzionali sono descritte nelle linee guida di cui all'art. 5. 3. Ai fini della sollecita conclusione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, gli interventi di scomposizione, ricomposizione, rimozione, demolizione, ricopertura e di spostamento dei beni rinvenuti nell'ambito delle indagini di archeologia preventiva sono autorizzati con atto motivato del soprintendente, che informa contestualmente il segretario regionale del Ministero della cultura. 4. Il soprintendente, ove ne ricorrano i presupposti, avvia i procedimenti per la tutela dei beni rinvenuti ai sensi degli articoli 12 o 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 25, commi 6 e 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.