Art. 4 
 
                    Articolazione della procedura 
         di verifica preventiva dell'interesse archeologico 
 
  1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse  archeologico
si  articola  in  fasi  funzionali,  i   cui   esiti   integrano   la
progettazione di fattibilita' dell'opera.  Ogni  fase  funzionale  e'
attivata in ragione dell'esito positivo della fase precedente. 
  2. Le fasi funzionali sono  descritte  nelle  linee  guida  di  cui
all'art. 5. 
  3. Ai fini della sollecita conclusione della procedura di  verifica
preventiva   dell'interesse   archeologico,   gli    interventi    di
scomposizione, ricomposizione, rimozione, demolizione, ricopertura  e
di spostamento dei  beni  rinvenuti  nell'ambito  delle  indagini  di
archeologia  preventiva  sono  autorizzati  con  atto  motivato   del
soprintendente, che informa contestualmente il  segretario  regionale
del Ministero della cultura. 
  4. Il soprintendente, ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  avvia  i
procedimenti per la tutela dei beni rinvenuti ai sensi degli articoli
12 o 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  dell'art.
25, commi 6 e 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.