Art. 6 Procedimenti semplificati 1. Per i progetti di opere puntuali il cui importo dei lavori posti a base d'asta, al netto dell'IVA, sia inferiore a 50.000 euro non e' richiesta la redazione della documentazione archeologica di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il soprintendente puo' prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera. Se il soprintendente richiede comunque l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i termini sono ridotti di un quarto. Il presente decreto e' sottoposto ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2022 Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Ministro della cultura Franceschini Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 747