Art. 6 
 
                      Procedimenti semplificati 
 
  1. Per i progetti di opere puntuali il cui importo dei lavori posti
a base d'asta, al netto dell'IVA, sia inferiore a 50.000 euro non  e'
richiesta la  redazione  della  documentazione  archeologica  di  cui
all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
il soprintendente puo' prescrivere l'assistenza archeologica in corso
d'opera.  Se  il  soprintendente  richiede  comunque  l'avvio   della
procedura ai sensi dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50, i termini sono ridotti di un quarto. 
  Il presente decreto e' sottoposto ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 febbraio 2022 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
                      Il Ministro della cultura 
                            Franceschini 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
                             Giovannini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 747