Art. 2 
 
                  Criteri di riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse finanziarie di cui  all'art.  1  sono  ripartite  tra
ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri  utilizzati  per  la
ripartizione del Fondo per le non autosufficienze, di cui al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019. 
  2. Le regioni possono cofinanziare gli interventi di  cui  all'art.
1, comma 2, anche attraverso la valorizzazione di risorse  umane,  di
beni e servizi messi a  disposizione  dalle  stesse  regioni  per  la
realizzazione dei citati interventi. 
  3. Ai  fini  del  cofinanziamento  di  cui  al  comma  2  non  sono
considerate utili altre risorse di derivazione statale.