Art. 2
Criteri di riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono ripartite tra
ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la
ripartizione del Fondo per le non autosufficienze, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019.
2. Le regioni possono cofinanziare gli interventi di cui all'art.
1, comma 2, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di
beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni per la
realizzazione dei citati interventi.
3. Ai fini del cofinanziamento di cui al comma 2 non sono
considerate utili altre risorse di derivazione statale.