Art. 3
Erogazione delle risorse
1. Le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione
di integrazione socio-sanitaria e nell'ambito della programmazione
delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici
indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli
interventi di cui all'art. 1, nel rispetto dei modelli organizzativi
regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone
con disabilita'.
2. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce
alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1
allegata al presente decreto di cui forma parte integrante a seguito
di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli indirizzi di
programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi di
cui all'art. 1, comma 2, nonche' la compartecipazione finanziaria di
cui all'art. 2, comma 3.
3. Alla richiesta di cui al comma 2, da inviare in formato
elettronico all'indirizzo pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e'
allegata una scheda concernente il piano di massima delle attivita'
per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della
valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver
familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei
relativi costi.
4. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede,
entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al
comma 3, all'erogazione, in un'unica soluzione, delle risorse
destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli
interventi con le finalita' di cui all'art. 1.
5. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti
agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella
programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo
versamento delle stesse alle regioni da parte dell'Ufficio per le
politiche in favore delle persone con disabilita'. L'erogazione agli
ambiti territoriali e' comunicata all'Ufficio per le politiche in
favore delle persone con disabilita' in formato elettronico
all'indirizzo pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro trenta
giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse.
6. In virtu' del principio generale di trasparenza di cui all'art.
1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le regioni comunicano
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche
in favore delle persone con disabilita' tutti i dati necessari al
monitoraggio delle risorse trasferite di cui al comma 2, entro
sessanta giorni dalla erogazione delle medesime da parte degli ambiti
territoriali, secondo le modalita' di cui all'Allegato A che forma
parte integrante del presente decreto.