Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                Partecipazione di personale militare 
             al potenziamento di dispositivi della NATO 
 
  1. E' autorizzata, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione  di
personale militare alle iniziative della  NATO  per  l'impiego  della
forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task
Force (VJTF). 
  2.  E'  autorizzata,  per  l'anno  2022,  la   prosecuzione   della
partecipazione di personale militare al  potenziamento  dei  seguenti
dispositivi della NATO: 
    a)  dispositivo  per   la   sorveglianza   dello   spazio   aereo
dell'Alleanza; 
    b)  dispositivo  per  la  sorveglianza   navale   nell'area   sud
dell'Alleanza; 
    c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence); 
    d)  Air  Policing  per  la  sorveglianza   dello   spazio   aereo
dell'Alleanza. 
  3. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV  e  V  della
legge 21 luglio 2016, n. 145. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la  spesa  di
euro 86.129.645 per l'anno 2022. Per le finalita' di cui al comma  2,
e' autorizzata la spesa di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di  euro
21.000.000 per l'anno 2023. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  legge  21  luglio  2016,  n.  145  (Disposizioni
          concernenti la  partecipazione  dell'Italia  alle  missioni
          internazionali)  e'   stata   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 1° agosto 2016, n. 178.