((Art. 2 bis Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari 1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, e' autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonche' le modalita' di realizza zione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. 3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.))
Riferimenti normativi - La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario n. 84.