((Art. 2 bis 
 
                    Cessione di mezzi, materiali 
                     ed equipaggiamenti militari 
 
    
  1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere,
e' autorizzata la cessione di  mezzi,  materiali  ed  equipaggiamenti
militari in  favore  delle  autorita'  governative  dell'Ucraina,  in
deroga alle disposizioni di cui alla legge 9  luglio  1990,  n.  185,
agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di  cui
al decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e  alle  connesse
disposizioni attuative. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro della  difesa,  di  concerto
con  il  Ministro  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sono
definiti l'elenco dei mezzi, materiali  ed  equipaggiamenti  militari
oggetto della cessione di cui al comma  1  nonche'  le  modalita'  di
realizza zione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. 
  3. Il Ministro della difesa e il Ministro  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, con  cadenza  almeno  trimestrale,
riferiscono alle Camere  sull'evoluzione  della  situazione  in  atto
anche alla luce di quanto disposto dai  commi  1  e  2  del  presente
articolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 9 luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali di armamento) e' stata pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento  militare)  e'  stato   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  8  maggio  2010,  n.  106,  supplemento
          ordinario n. 84.