((Art. 2 ter 
 
Vendita di materiali  di  autodifesa  a  giornalisti  e  fotoreporter
  nell'ambito del conflitto tra Russia e Ucraina 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2022 le persone  fisiche  iscritte  all'albo
dei giornalisti, in qualita'  di  professionisti  o  di  pubblicisti,
nonche'  coloro  che  svolgono  la  professione  di  fotoreporter   o
videoperatore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n.  773,  possono  acquistare,  previo  nulla  osta  del
questore  competente   per   il   luogo   di   residenza,   giubbotti
antiproiettile ed elmetti per esigenze di  autodifesa  nell'esercizio
delle rispettive professioni nel territorio ucraino. 
  2. Il nulla osta rilasciato dal questore deve essere  esibito  alle
competenti autorita' doganali e di frontiera all'atto  dell'uscita  e
del rientro nel territorio dello Stato. 
  3. Il nulla osta abilita al trasporto dei  predetti  materiali  nei
trasferimenti che i soggetti di cui al comma 1 devono effettuare  per
raggiungere la frontiera dello Stato  e  in  quelli  dalla  frontiera
stessa al luogo di residenza. 
  4. Resta vietato il porto del materiale di cui al comma 1 da  parte
dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti  nonche'  di  coloro
che svolgono la  professione  di  fotoreporter  o  videoperatore  nel
territorio dello Stato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931,  n.146,
          supplemento ordinario n. 146.