Art. 3 
 
Disposizioni urgenti  di  semplificazione  delle  procedure  per  gli
  interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina 
 
  1. Per gli interventi di assistenza o  di  cooperazione  in  favore
delle autorita' e della popolazione dell'Ucraina, fino al 31 dicembre
2022,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
sono autorizzati a procedere in deroga alla legge 11 agosto 2014,  n.
125, alle relative disposizioni attuative e a  ogni  disposizione  di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il  rispetto  del  codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Gli
interventi di cui al presente articolo sono deliberati,  ((informando
le Commissioni parlamentari competenti,)) dal Ministro  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale  o  dal  Vice  Ministro
delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della  legge  11  agosto
2014, n. 125. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina  generale
          sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  28  settembre  2011,  n.   226,
          supplemento ordinario n. 214.