Art. 3 Disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina 1. Per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorita' e della popolazione dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzati a procedere in deroga alla legge 11 agosto 2014, n. 125, alle relative disposizioni attuative e a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Gli interventi di cui al presente articolo sono deliberati, ((informando le Commissioni parlamentari competenti,)) dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice Ministro delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125.
Riferimenti normativi - La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199. - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, supplemento ordinario n. 214.