Art. 4 
 
              Disposizioni urgenti per la funzionalita' 
       e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero 
 
  1. Per il potenziamento della protezione degli uffici all'estero  e
del relativo personale e degli interventi a tutela  dei  cittadini  e
interessi italiani  realizzati  dai  medesimi  uffici,  la  dotazione
finanziaria delle  ambasciate  e  degli  uffici  consolari  di  prima
categoria e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022.  Nei
limiti dell'importo di cui  al  primo  periodo,  il  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale  e'  autorizzato  a
provvedere alle spese per il vitto e per l'alloggio del  personale  e
dei cittadini, che, per ragioni  di  sicurezza,  sono  alloggiati  in
locali  indicati  dal  Ministero  o  dal  capo  della  rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare. 
  2. E' autorizzata la spesa di ((2 milioni di euro per  l'anno  2022
per  l'invio  di))  militari  dell'Arma  dei  carabinieri  ai   sensi
dell'arti colo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  a
tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti  e  del  relativo
personale in servizio. Ai predetti militari si applica il trattamento
economico di cui all'articolo 170,  quinto  comma,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18.  Nelle  more
dell'istituzione dei posti di organico,  il  Ministero  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale   e'   autorizzato   a
corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi
del secondo periodo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dell'articolo  158  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' il seguente: 
              «Art. 158 (Sicurezza delle rappresentanze  diplomatiche
          e  consolari  e  degli  uffici   degli   addetti   militari
          all'estero). - 1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi
          di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari,
          nonche' degli uffici degli addetti militari all'estero. 
              2.  Concorre,  inoltre,   ad   affrontare   particolari
          situazioni   di   emergenza   o   di   crisi,   locali    o
          internazionali,  che  dovessero  mettere  in  pericolo   la
          sicurezza delle  suddette  rappresentanze,  assicurando  la
          disponibilita'  di   personale   appartenente   a   reparti
          speciali. 
              3. L'impiego  del  personale  di  cui  al  comma  2  e'
          disposto sulla base  delle  direttive  del  Capo  di  stato
          maggiore della difesa.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  170  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18: 
              «Art.  70  (Assegni  e  indennita').  -  Il   personale
          dell'Amministrazione  degli  affari  esteri,   oltre   allo
          stipendio e agli assegni di carattere fisso e  continuativo
          previsti per l'interno, compresa l'eventuale  indennita'  o
          retribuzione di  posizione  nella  misura  minima  prevista
          dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni
          sia  diversamente  disposto,  percepisce,  quando   e'   in
          servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
          consolari di  prima  categoria,  l'indennita'  di  servizio
          all'estero, stabilita per il posto di organico che  occupa,
          nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base
          alle disposizioni del presente decreto. 
              Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria  puo'
          essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale  suddetto
          in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al
          trattamento previsto dal presente decreto. 
              Salvo i casi specificamente previsti,  le  disposizioni
          della presente parte si applicano al  personale  dei  ruoli
          organici dell'Amministrazione degli affari esteri. 
              Ai fini delle  disposizioni  della  presente  parte  si
          intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre  che
          minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i  figli
          naturali legalmente riconosciuti,  i  figli  adottivi,  gli
          affiliati,  i  figli  nati  da  precedente  matrimonio  del
          coniuge, nonche' i figli maggiorenni  inabili  a  qualsiasi
          proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
          previste dall'articolo 7 comma 3,  della  legge  31  luglio
          1975, n. 364. 
              Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo  34  per
          un periodo che, anche per effetto  di  eventuali  proroghe,
          non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale
          ha titolo al trattamento economico  di  cui  alla  presente
          parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli  173,
          175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche'  al  primo
          comma dell'articolo 200. 
              Le disposizioni di cui agli  articoli  175,  176,  178,
          179, 181 e al titolo II della parte terza  si  interpretano
          nel senso che non si applicano al personale assegnato o  in
          servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede  in
          Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi
          delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere  dal
          loro   effettivo   trasferimento   presso   la    residenza
          demaniale.».