Art. 5 
 
      Disposizioni urgenti per l'Unita' di crisi del Ministero 
       degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1. Per il potenziamento delle attivita' rea lizzate dall'Unita'  di
crisi  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale a tutela degli interessi italiani  e  della  sicurezza
dei  connazionali  all'estero  in  situa  zioni  di   emergenza,   e'
autorizzata la spesa di euro ((1,5 milioni)) per l'anno 2022. 
  2.  L'autorizzazione  di  spesa   di   cui   all'articolo   9   del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementata di  euro  100.000
per l'anno 2022. 
  3. Per l'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale i termini di cui ((all'articolo 24, comma
4,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,))   sono
differiti rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90  (Disposizioni
          urgenti in materia di protezione civile),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2005, n. 125. 
              - Il testo dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge
          16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 settembre 2020, n. 120 e' il seguente: 
              «Art. 24  (Identita'  digitale,  domicilio  digitale  e
          accesso ai servizi digitali). - 1.-3. (Omissis). 
              4. Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  64,  comma
          3-bis, secondo periodo, del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, come  modificato  dal  comma  1,  lettera  e),
          numero 6), dal  28  febbraio  2021,  e'  fatto  divieto  ai
          soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera  a)  del
          predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o
          rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei
          cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o
          CNS, fermo restando l'utilizzo di  quelle  gia'  rilasciate
          fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre  il
          30 settembre 2021.».