((Art. 5 bis 
 
Disposizioni per l'adozione  di  misure  preventive  necessarie  alla
  sicurezza del sistema nazionale del gas naturale 
 
  1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilita'  del  sistema
nazionale del gas naturale derivante dalla guerra  in  Ucraina  e  di
consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per  l'anno  termico
2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate  all'aumento
della disponibilita' di gas e alla riduzione programmata dei  consumi
di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano  del  gas
naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  18
dicembre 2019, adottato  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,  del
decreto legislativo 1°  giugno  2011,  n.  93,  a  prescindere  dalla
dichiarazione del livello di emergenza. Le misure  di  cui  al  primo
periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo  del
Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure  e'  data
comunicazione  nella  prima  riunione  del  Consiglio  dei   ministri
successiva all'adozione delle misure medesime. 
  2. In caso di  adozione  delle  misure  finalizzate  a  ridurre  il
consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma
1, la societa' Terna Spa predi spone un programma di  massimizzazione
dell'impiego degli impianti di generazione di energia  elettrica  con
potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone  o
olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo
stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo  degli
impianti alimentati a energie  rinnovabili.  La  societa'  Terna  Spa
trasmette  con  periodicita'  setti   manale   al   Ministero   della
transizione eco logica e all'Autorita' di  regolazione  per  energia,
reti e ambiente un programma di utilizzo degli  impianti  di  cui  al
primo pe riodo ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi,
nel rispetto  dei  vincoli  di  sicurezza  della  rete,  in  modo  da
massimizzarne   l'utilizzo,   nonche'   assimilandoli   alle   unita'
essenziali per la sicurezza del  sistema  elettrico.  L'Autorita'  di
regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi  a
reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai  predetti
impianti. 
  3. Tenuto  conto  della  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  della
situazione di eccezionalita' che giustifica  la  massimizzazione  del
l'impiego degli impianti di cui  al  comma  2,  a  tali  impianti  si
applicano esclusiva mente i valori limite di emissione nell'atmosfera
e le regole sulla qualita' dei combustibili previsti dalla  normativa
eurounitaria, in  deroga  a  piu'  restrittivi  limiti  eventualmente
prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa. 
  4. Il programma di cui al comma 2 puo' comprendere l'utilizzo degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da  bioliquidi
sostenibili,   prevedendo,   esclusivamente   durante   il    periodo
emergenziale,    anche    l'alimentazione    tramite     combustibile
convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo  restando  quanto
disposto dal comma 3 del presente articolo. La deroga di cui al primo
periodo e' concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al  comma  1
esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a  biocombustibili
non  sia  economicamente  sostenibile  rispetto  all'alimentazione  a
combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli  impianti,
considerando la disponibilita'  e  i  prezzi  dei  biocombustibili  e
l'attuale livello degli incentivi. Fermo  restando  che  l'erogazione
dei predetti incentivi e' sospesa  per  il  periodo  emergenziale  di
alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorita' di regolazione
per  energia,  reti  e   ambiente   definisce   i   corrispettivi   a
reintegrazione degli eventuali maggiori costi  rispetto  ai  proventi
derivanti  dalla  vendita   di   energia   sul   mercato   elettrico,
strettamente  necessari  per  sostenere  l'esercizio   dei   predetti
impianti nel  periodo  emergenziale  ed  effettivamente  sostenuti  a
partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di  cui  al
comma 1. 
  5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro  della  transizione
ecologica adotta le necessarie misure  per  incentivare  l'uso  delle
fonti rinnovabili. 
  6. Sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di
cui  al  comma  1  non  e'   riconosciuto   alcun   corrispettivo   a
reintegrazione degli  eventuali  maggiori  costi  di  gestione  e  di
stoccaggio  sostenuti  dagli  impianti  di  produzione   di   energia
elettrica  alimentati  con  i  combustibili  di   cui   al   presente
articolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.   93
          (Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2008/92/CE relative a norme comuni per il  mercato  interno
          dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale industriale di gas e di energia  elettrica,  nonche'
          abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e  2003/55/CE)  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  giugno  2011,
          n. 148, supplemento ordinario n. 157. 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387
          (Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla
          promozione  dell'energia  elettrica   prodotta   da   fonti
          energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
          dell'elettricita')  e'  stato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, supplemento ordinario  n.
          17.