((Art. 5 ter 
 
Misure  a  favore  di  imprese  che  esportano  o  hanno  filiali   o
  partecipate in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia 
 
  1. Alle domande di finanziamento per il sostegno  a  operazioni  di
patrimonializza zione, presentate ai  sensi  dell'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.  394,  da  imprese  che
hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati,  un  fatturato
medio,  derivante  da  operazioni  di  esportazione   diretta   verso
l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno  al  20
per cento del fatturato aziendale totale, si  applicano  le  seguenti
disposizioni: 
  a) in  deroga  all'articolo  11,  comma  2,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' ammesso il  cofinanziamento  a
fondo perduto di cui  all'articolo  72,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  b) la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto  di  cui  alla
lettera  a)  non  e'  superiore  al  40  per  cento   dell'intervento
complessivo di sostegno. 
  2. Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo  2
del  decreto-legge  28  maggio  1981,   n.   251,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,  in  favore  delle
imprese di cui al comma 1 del presente articolo nonche' di quelle che
hanno filiali operative  o  partecipate  dirette  in  Ucraina,  nella
Federazione  russa  o  in  Bielorussia  puo'  essere   disposta   una
sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota  capitale  e
degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022,  con
conseguente traslazione del piano  di  ammortamento  per  un  periodo
corrispondente. 
  3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre
2022, secondo  condizioni  e  modalita'  stabilite  con  una  o  piu'
deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1,  comma
270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse
disponibili e dell'ammontare complessivo  delle  domande  presentate.
L'efficacia del presente articolo e'  subordinata  all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dell'articolo   2,   primo   comma,   del
          decreto-legge 28  maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,  n.  394  e'  il
          seguente: 
              «E' istituito presso il Mediocredito centrale un  fondo
          a  carattere  rotativo  destinato   alla   concessione   di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte di programmi  di  penetrazione  commerciale  di  cui
          all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
          227, in Paesi diversi da  quelli  delle  Comunita'  europee
          nonche' a fronte  di  attivita'  relative  alla  promozione
          commerciale all'estero del settore  turistico  al  fine  di
          acquisire i flussi turistici verso l'Italia.». 
              - Il testo dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106 e' il seguente: 
              «Art.    11     (Misure     urgenti     di     sostegno
          all'internazionalizzazione). - (Omissis). 
              2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma
          1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2021, per le
          finalita' di cui alla lettera d) del medesimo  comma.  Sono
          escluse dai cofinanziamenti  a  fondo  perduto  di  cui  al
          presente comma le richieste di sostegno alle operazioni  di
          patrimonializzazione presentate successivamente  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto-legge.». 
              - Il testo dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 e' il seguente: 
              «Art.  72  (Misure  per  l'internazionalizzazione   del
          sistema   Paese   e   potenziamento   dell'assistenza    ai
          connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
          Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
          e della cooperazione internazionale e' istituito  il  fondo
          da  ripartire   denominato   "Fondo   per   la   promozione
          integrata", con una dotazione iniziale di  400  milioni  di
          euro  per  l'anno  2020,  volto  alla  realizzazione  delle
          seguenti iniziative: 
                a) realizzazione di  una  campagna  straordinaria  di
          comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane  e
          l'internazionalizzazione del  sistema  economico  nazionale
          nel settore agroalimentare e negli  altri  settori  colpiti
          dall'emergenza derivante  dalla  diffusione  del  Covid-19,
          anche  avvalendosi  di  ICE-Agenzia   per   la   promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane; 
                b) potenziamento delle attivita'  di  promozione  del
          sistema  Paese   realizzate,   anche   mediante   la   rete
          all'estero, dal  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  e  da  ICE-Agenzia   per   la
          promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle
          imprese italiane; 
                c)  cofinanziamento  di  iniziative   di   promozione
          dirette   a   mercati   esteri    realizzate    da    altre
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante  la
          stipula di apposite convenzioni; 
                d) concessione di  cofinanziamenti  a  fondo  perduto
          fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
          dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio
          1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          luglio 1981, n.  394,  quale  incentivo  da  riconoscere  a
          fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
          o  in  settori  o  aree  geografiche  ritenuti  prioritari,
          secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con  una  o
          piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
          1, comma 270, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205.  I
          cofinanziamenti sono concessi tenuto  conto  delle  risorse
          disponibili e nei limiti e alle condizioni  previsti  dalla
          vigente normativa europea in materia  di  aiuti  di  Stato.
          Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo  perduto
          sono concessi fino al limite del venticinque per cento  dei
          finanziamenti concessi  ai  sensi  dell'articolo  2,  primo
          comma,  del  decreto-legge  28   maggio   1981,   n.   251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n.  394,  tenuto  conto   delle   risorse   disponibili   e
          dell'ammontare complessivo delle domande  di  finanziamento
          presentate nei termini e secondo  le  condizioni  stabilite
          con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni.». 
              - La legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio  2018-2020)  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2017,  n.
          302, supplemento ordinario n. 62.