((Art. 5 quater 
 
          Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina 
 
    
  1. Per far fronte alle  eccezionali  esigenze  di  accoglienza  dei
cittadini ucraini in conseguenza del conflitto  bellico  in  atto  in
quel Paese,  le  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno relative  all'attivazione,  alla  locazione  e
alla gestione dei centri  di  trattenimento  e  di  accoglienza  sono
incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in via  prioritaria
per la copertura  delle  spese  necessarie  per  l'accoglienza  delle
persone vulnerabili di cui al l'articolo 17,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, provenienti dall'Ucraina. 
  3. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1  e'  autorizzata
l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di  accoglienza  e
integrazione, di  cui  all'articolo  1-sexies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39. Ai fini dell'attuazione del presente  comma  e'
destinata quota parte del  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i
servizi  dell'asilo,  di  cui  all'articolo  1-septies   del   citato
decreto-legge n. 416 del 1989, nella misura di  euro  37.702.260  per
l'anno 2022 e di euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 
  4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8  ottobre  2021,  n.
139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre  2021,  n.
205, le parole da: «richiedenti asilo» fino a: «medesimi richiedenti»
sono    sostituite    dalle    seguenti:    «profughi     provenienti
dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi  politiche
e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi». 
  5. All'articolo  7  del  decreto-legge  8  ottobre  2021,  n.  139,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,  n.  205,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti di cui al comma 1,
si provvede, fatte salve sopraggiunte esigenze, al trasferimento  dei
beneficiari dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n.  142,  alle  strutture  del  SAI,  nel
limite dei posti disponibili». 
  6. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole da: «dei richiedenti  asilo»  fino  a:  «Afghanistan»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei richiedenti asilo e delle persone  in
fuga dalle crisi politiche e militari in atto  in  Afghanistan  e  in
Ucraina». 
  7. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere accolti,  a
decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture  di  cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
nonche'  nel  Sistema  di  accoglienza   e   integrazione,   di   cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
anche se non in possesso della  qualita'  di  richiedente  protezione
internazionale  o  degli  altri  titoli  di  accesso  previsti  dalla
normativa vigente. 
  8. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767,  secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al fine di  provvedere
al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a  quanto
indicato al comma 1, per  l'anno  2022  sono  autorizzate  variazioni
compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di  bilancio  iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del
programma  «Flussi  migratori,  interventi  per  lo  sviluppo   della
coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con  le  confessioni
religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e  garanzia  dei
diritti», da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad  euro  54.162.000  per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modifica zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo  dell'articolo  17,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e' il seguente: 
              «Art. 17 (Accoglienza di persone portatrici di esigenze
          particolari). - 1. Le misure di  accoglienza  previste  dal
          presente decreto tengono conto della  specifica  situazione
          delle persone vulnerabili, quali i  minori,  i  minori  non
          accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di
          gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime
          della tratta di esseri umani, le persone affette  da  gravi
          malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali  e'
          stato accertato che hanno subito torture,  stupri  o  altre
          forme gravi di violenza psicologica, fisica  o  sessuale  o
          legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere,
          le vittime di mutilazioni genitali.». 
              - Il testo degli  articoli  1-sexies  e  1-septies  del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1-sexies (Sistema di accoglienza e integrazione).
          - 1. Gli enti locali che prestano  servizi  di  accoglienza
          per i titolari di protezione internazionale e per i  minori
          stranieri non accompagnati, che  beneficiano  del  sostegno
          finanziario  di  cui  al  comma   2,   possono   accogliere
          nell'ambito dei medesimi  servizi,  nei  limiti  dei  posti
          disponibili, anche i richiedenti protezione  internazionale
          e,  qualora  non   accedano   a   sistemi   di   protezione
          specificamente  dedicati,  i  titolari  dei   permessi   di
          soggiorno per: 
                a) protezione speciale,  di  cui  agli  articoli  19,
          commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
          286,  ad  eccezione  dei  casi  per  i  quali  siano  state
          applicate  le  cause   di   esclusione   della   protezione
          internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma
          1, lettere b)  e  c),  e  16  del  decreto  legislativo  19
          novembre 2007, n. 251; 
                a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2,
          lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286; 
                b) protezione sociale, di  cui  all'articolo  18  del
          decreto legislativo n. 286 del 1998; 
                c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del
          decreto legislativo n. 286 del 1998; 
                d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del  decreto
          legislativo n. 286 del 1998; 
                e)  particolare  sfruttamento  lavorativo,   di   cui
          all'articolo  22,  comma  12-quater   ((,))   del   decreto
          legislativo n. 286 del 1998; 
                f)  atti  di  particolare  valore  civile,   di   cui
          all'articolo 42-bis del  decreto  legislativo  n.  286  del
          1998; 
                g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, del
          decreto-legge 4  ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 
              1-bis. Possono essere altresi' accolti, nell'ambito dei
          servizi di cui  al  comma  1,  gli  stranieri  affidati  ai
          servizi sociali, al compimento della maggiore eta', con  le
          modalita' di cui all'articolo 13, comma 2,  della  legge  7
          aprile 2017, n. 47. 
              1-ter.  L'accoglienza  dei  titolari  dei  permessi  di
          soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene  con
          le  modalita'  previste   dalla   normativa   nazionale   e
          internazionale in vigore per le categorie vulnerabili,  con
          particolare  riferimento  alla  Convenzione  del  Consiglio
          d'Europa sulla prevenzione e la lotta  contro  la  violenza
          nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta  a
          Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della  legge
          27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi  di
          protezione dedicati alle vittime di tratta  e  di  violenza
          domestica. 
              2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che  si  esprime  entro
          trenta giorni, sono definiti i criteri e le  modalita'  per
          la presentazione da parte degli enti locali  delle  domande
          di contributo per la realizzazione e  la  prosecuzione  dei
          progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al
          comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo  di
          cui all'articolo 1-septies, il Ministro  dell'interno,  con
          proprio decreto, provvede all'ammissione  al  finanziamento
          dei progetti presentati dagli enti locali. 
              2-bis. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono
          previsti: 
                a)  servizi  di  primo  livello,   cui   accedono   i
          richiedenti  protezione  internazionale,  tra  i  quali  si
          comprendono,  oltre   alle   prestazioni   di   accoglienza
          materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza  sociale  e
          psicologica,  la   mediazione   linguistico-culturale,   la
          somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di
          orientamento legale e al territorio; 
                b)   servizi   di   secondo   livello,    finalizzati
          all'integrazione, tra  cui  si  comprendono,  oltre  quelli
          previsti al primo livello, l'orientamento al  lavoro  e  la
          formazione  professionale,  cui   accedono   le   ulteriori
          categorie di beneficiari, di cui al comma 1. 
              3. 
              4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare  il  sistema
          di  protezione  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  e  di
          facilitare  il  coordinamento,  a  livello  nazionale,  dei
          servizi   di   accoglienza   territoriali,   il   Ministero
          dell'interno attiva, sentiti l'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio  centrale  di
          informazione,  promozione,   consulenza,   monitoraggio   e
          supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
          accoglienza di cui al comma  1.  Il  servizio  centrale  e'
          affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 
              5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: 
                a) monitorare la presenza sul territorio dei soggetti
          di cui al comma 1; 
                b) creare una banca dati degli interventi  realizzati
          a livello locale in favore  dei  richiedenti  asilo  e  dei
          rifugiati; 
                c) favorire la diffusione  delle  informazioni  sugli
          interventi; 
                d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
          nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; 
                e) promuovere e attuare, d'intesa  con  il  Ministero
          degli affari  esteri,  programmi  di  rimpatrio  attraverso
          l'Organizzazione internazionale per le migrazioni  o  altri
          organismi,  nazionali   o   internazionali,   a   carattere
          umanitario. 
              6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
          centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
          di cui all'articolo 1-septies. (8) Le misure di accoglienza
          previste dal presente decreto tengono conto della specifica
          situazione delle persone vulnerabili,  quali  i  minori,  i
          minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le  donne
          in stato  di  gravidanza,  i  genitori  singoli  con  figli
          minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone
          affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone
          per le quali e' stato accertato che hanno  subito  torture,
          stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,  fisica
          o   sessuale   o   legata   all'orientamento   sessuale   o
          all'identita'  di  genere,  le   vittime   di   mutilazioni
          genitali.» 
              «Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche  e  i
          servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del  finanziamento  delle
          attivita' e degli interventi di cui all'articolo  1-sexies,
          presso il Ministero dell'interno,  e'  istituito  il  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  la  cui
          dotazione e' costituita da: 
                a) le risorse iscritte  nell'unita'  previsionale  di
          base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati"  -  capitolo
          2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
          per l'anno 2002, gia'  destinate  agli  interventi  di  cui
          all'articolo 1-sexies e corrispondenti a  5,16  milioni  di
          euro; 
                b) le assegnazioni annuali del Fondo  europeo  per  i
          rifugiati, ivi comprese quelle gia'  attribuite  all'Italia
          per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di  accreditamento
          al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; 
                c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
          da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali,  e
          da altri organismi dell'Unione europea. 
              2. Le somme di cui al comma 1, lettere b)  e  c),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del  decreto-legge  8
          ottobre 2021, n. 139 (Disposizioni  urgenti  per  l'accesso
          alle attivita' culturali, sportive  e  ricreative,  nonche'
          per l'organizzazione  di  pubbliche  amministrazioni  e  in
          materia di protezione dei dati personali), convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2021, n. 241,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Incremento della dotazione del Fondo nazionale
          per le politiche e i servizi  dell'asilo).  -  1.  Per  far
          fronte  alle  eccezionali  esigenze  di   accoglienza   dei
          profughi provenienti  dall'Afghanistan  e  dall'Ucraina  in
          conseguenza delle crisi politiche e militari  in  atto,  al
          fine  di  consentire  per  i  medesimi   l'attivazione   di
          ulteriori  3.000  posti  nel  Sistema  di   accoglienza   e
          integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le
          politiche e per i servizi dell'asilo  di  cui  all'articolo
          1-septies del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39, e' incrementata di 11.335.320 euro per  l'anno
          2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli  anni  2022  e
          2023. 
              1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti di  cui
          al comma 1, si provvede, fate salve sopraggiunte  esigenze,
          al trasferimento dei beneficiari  dalle  strutture  di  cui
          agli articoli 9 e 11  del  decreto  legislativo  18  agosto
          2015, n. 142, alle strutture  della  SAI,  nel  limite  dei
          posti disponibili. 
              2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede
          mediante corrispondente utilizzo  delle  risorse  iscritte,
          per  i  medesimi  anni,  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dell'interno,  relative  all'attivazione,   alla
          locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e  di
          accoglienza per stranieri.». 
              - La legge  30  dicembre  2021,  n.  234  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2022-2024),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2021,  n.
          310, supplemento ordinario n. 49.