((Art. 5 quinquies Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalita' ucraina che svolgono attivita' di studio o ricerca presso le universita', le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di ricerca 1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno in favore degli studenti di nazionalita' ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus, presso le universita', anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche' dei dottorandi, dei ricercatori e dei professori di nazionalita' ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attivita' delle predette universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Il fondo di cui al primo periodo e' destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-quater del presente decreto, nonche' dei soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono definite la ripartizione tra le universita', le istituzioni e gli enti di cui al primo periodo nonche' le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo, an che attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.))
Riferimenti normativi - La legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali legalmente riconosciute) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1991, n. 183. - La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. - Per i riferimenti alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 5-quater.