((Art. 5 quinquies 
 
Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e  dei  docenti  di
  nazionalita' ucraina che svolgono attivita'  di  studio  o  ricerca
  presso le universita', le istituzioni di alta formazione artistica,
  musicale e coreutica e gli enti di ricerca 
 
  1. Al fine di promuovere iniziative di  sostegno  in  favore  degli
studenti  di  nazionalita'  ucraina  iscritti,  ovvero  aderenti   al
programma  Erasmus,  presso  le  universita',  anche   non   statali,
legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla  legge  29
luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge  21  dicembre
1999,  n.  508,  nonche'  dei  dottorandi,  dei  ricercatori  e   dei
professori di  nazionalita'  ucraina  che  partecipano,  a  qualsiasi
titolo, alle attivita' delle predette universita'  e  istituzioni  di
alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  o  degli  enti  di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della  ricerca,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca, un apposito fondo con una dotazione di  1  milione  di
euro per l'anno 2022. Il fondo di cui al primo periodo e'  destinato,
per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come
modificato dall'articolo 5-quater del presente decreto,  nonche'  dei
soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare  in
atto in Ucraina, sia stata  concessa  la  protezione  internazionale,
anche temporanea. Con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16,  sono  definite  la
ripartizione tra le universita', le istituzioni e gli enti di cui  al
primo periodo nonche' le modalita' di utilizzazione delle risorse  di
cui al primo periodo, an che attraverso la  previsione  di  borse  di
studio ovvero di altri strumenti e servizi di  diritto  allo  studio.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a  1
milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 29 luglio  1991,  n.  243  (Universita'  non
          statali legalmente riconosciute) e' stata pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1991, n. 183. 
              - La legge 21 dicembre  1999,  n.  508  (Riforma  delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori  di
          musica e  degli  Istituti  musicali  pareggiati)  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. 
              - Per i riferimenti alla legge  30  dicembre  2021,  n.
          234,  si veda  nei   riferimenti   normativi   all'articolo
          5-quater.