Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 4 e 5,
commi 1 e 2, pari a euro ((179.181.253)) per l'anno  2022  e  a  euro
21.000.000 per l'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a 165.681.253 euro per l'anno 2022 e a 21.000.000  euro
per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse  del
fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145; 
    b)  quanto  a  6  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 6 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante  le
maggiori  entrate  derivanti  dalla  restituzione  da   parte   delle
competenti  organizzazioni  internazionali  dei  contributi  per   il
sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, gia' erogati  alle
predette  organizzazioni  in  applicazione   dei   provvedimenti   di
autorizzazione delle missioni internazionali adottati  fino  all'anno
2020, che sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  e  sono
acquisite all'erario; 
  (( c-bis) quanto a 1,5 milioni di euro per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  parte   corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; )) 
    d) quanto a 19.355.333  euro  per  l'anno  2022,  in  termini  di
fabbisogno e indebita mento netto, mediante utilizzo di  quota  parte
delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, commi 1  e  2,  4,
comma 2, e 5, comma 2. 
  2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su  richiesta
delle amministrazioni interessate,  dispone  l'anticipazione  di  una
somma  non  superiore  al  settantacinque  per  cento   della   spesa
quantificata  nella  relativa  relazione  tecnica,  a  valere   sugli
stanziamenti di cui al presente articolo. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.