Art. 4 
 
     Presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa 
 
  1. Possono essere sottoposti a vigilanza collaborativa,  in  quanto
di particolare interesse, ai sensi dell'art. 213,  comma  3,  lettera
h), del codice: 
    a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari
di interventi in occasione di grandi eventi  di  carattere  sportivo,
religioso, culturale o a contenuto economico; 
    b) gli affidamenti disposti a seguito di calamita' naturali; 
    c) gli  interventi  di  realizzazione  di  grandi  infrastrutture
strategiche; 
    d)  gli  affidamenti   di   lavori   di   importo   superiore   a
100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo  superiore
a 15.000.000,00 di euro; 
    e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00
di euro o di servizi e forniture di importo superiore a  5.000.000,00
di euro, rientranti in programmi di  interventi  realizzati  mediante
investimenti di fondi comunitari. 
  2. Anche al di fuori delle  ipotesi  individuate  al  comma  1,  in
presenza di ricorrenti indici di elevato rischio  corruttivo  ovvero,
in presenza di rilevate situazioni anomale o, comunque,  sintomatiche
di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio  puo'  disporre
l'accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione  e
atti di gara o anche solo fasi della procedura di gara. 
  3. L'attivita' di cui  al  comma  1  puo'  essere  richiesta  dalle
stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o piu' contratti  siano
stati oggetto dell'applicazione delle  misure  di  cui  all'art.  32,
comma 1, del decreto-legge n. 90/2014.