IL DIRETTORE GENERALE 
                      per la sicurezza stradale 
                          e l'autotrasporto 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge  di  bilancio  2020)
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2020-2022  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019); 
  Vista altresi' la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021/2023»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2020, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023»; 
  Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  piano
di gestione n. 4, risultano accantonate risorse  finanziarie  pari  a
complessivi 50  milioni  di  euro  destinate  al  rinnovo  del  parco
veicolare  delle  imprese  di  autotrasporto  iscritte  al   registro
elettronico   nazionale   (R.E.N.)   e   all'albo   nazionale   degli
autotrasportatori; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili 18 novembre  2021,  n.  459  (registrato  dalla
Corte dei conti in data 6 dicembre 2021), pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 297 del  15
dicembre 2021, recante modalita' di ripartizione ed erogazione  delle
risorse  finanziarie  destinate  a  favore  degli   investimenti   da
sostenersi da parte delle imprese di autotrasporto; 
  Visto in  particolare  l'art.  7,  comma  2  del  suddetto  decreto
ministeriale 18 novembre 2021, n. 459, che rinvia  ad  un  successivo
decreto direttoriale la disciplina delle modalita'  di  dimostrazione
dei requisiti tecnici di ammissibilita' agli incentivi,  le  relative
modalita' di presentazione delle domande  di  ammissione  nonche'  le
modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria; 
  Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
sono inquadrabili  nella  cornice  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella  misura  in
cui    detti    contributi    si    traducono     nell'incentivazione
all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima  generazione  e  ad
alta sostenibilita' dal punto di vista ambientale; 
  Visti, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art.  17
del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014, che consentono aiuti  agli
investimenti a favore delle piccole  e  medie  imprese,  nonche'  gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della  tutela  ambientale  o  l'adeguamento  anticipato  a
future norme dell'Unione europea; 
  Preso atto che,  ai  fini  ai  fini  della  definizione  dei  costi
ammissibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi  del
summenzionato regolamento generale di  esenzione  (UE)  n.  651/2014,
occorre far riferimento, in via generale, al  sovra-costo  necessario
per acquisire la  tecnologia  piu'  evoluta  da  un  punto  di  vista
scientifico ed ambientale rispetto alla  tecnologia  meno  evoluta  e
all'intensita' di aiuto come definita dal regolamento in parola; 
  Visto, inoltre, l'art. 8  del  summenzionato  regolamento  (UE)  n.
651/2014 in materia di cumulo degli incentivi  costituenti  aiuti  di
Stato; 
  Visto, altresi', l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,  al
fine di circoscrivere la definizione  di  piccola  e  media  impresa,
stabilisce il numero dei  dipendenti  e  le  soglie  finanziarie  che
definiscono le categorie; 
  Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per  la  quantificazione  dei  relativi  contributi  ai   sensi   del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento,  in  via  generale,  al
sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale  nonche'  all'intensita'  di
aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti; 
  Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni  dei  veicoli   pesanti   (euro   VI),   all'accesso   alle
informazioni  relative  alla  riparazione  e  alla  manutenzione  del
veicolo che prevede la possibilita' della  concessione  di  incentivi
finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al  regolamento
stesso; 
  Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei  veicoli
a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri (euro 5 ed euro 6) e all'ottenimento  di  informazioni  sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo; 
  Visto il regolamento n. 582/2011 recante attuazione e modifica  del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per quanto riguarda le emissioni dei  veicoli  pesanti  (euro  VI)  e
recante modifica degli allegati I e III della direttiva n. 2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento UNECE 83 in materia di  disposizioni  uniformi
relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle  emissioni
inquinanti sulla base del carburante utilizzato; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1°  dicembre  2015,  n.  219  recante  sistema  di   riqualificazione
elettrica  destinato  ad  equipaggiare  autovetture  M  e  N1   (c.d.
«retrofit»); 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in  materia  di  istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); 
  Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed  integrazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi»   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Considerato  che  il  soggetto  gestore   della   presente   misura
d'incentivazione  e'  la  societa'  RAM  Logistica,   Infrastrutture,
Trasporti S.p.a. (d'ora  innanzi  RAM  o  il  soggetto  gestore)  cui
compete, fra l'altro, la gestione della fase di  presentazione  delle
domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende
necessario fornire le  disposizioni  attuative  di  cui  al  presente
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto dispone in ordine alle  modalita'  operative
del decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili 18 novembre 2021, n. 459, con specifico riferimento  alle
modalita' di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi  di
prenotazione, di rendicontazione nonche' alla  fase  dell'istruttoria
procedimentale.