Art. 11 
 
                      Cumulabilita' degli aiuti 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di
esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno  2014,  in
caso di identita' di costi  ammissibili  e  dei  beni  oggetto  degli
incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del  summenzionato  regolamento
non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato. 
  2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati  ai  sensi
del regolamento (UE) n. 1407 della commissione del 18  dicembre  2013
(«de minimis») relativamente agli stessi costi  ammissibili  se  tale
cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli  stabiliti
ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014. 
  3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.