Art. 2
Modalita' di funzionamento
1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di
ammissione ai benefici e' articolata in due fasi distinte e
successive:
a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera
del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole
imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di
acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al
momento della proposizione della domanda secondo i termini e le
modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto;
b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel
corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire
analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto
di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente
decreto.
2. Sono previsti due periodi di incentivazione:
primo periodo: dal 19 aprile 2022 al 3 giugno 2022;
secondo periodo: dal 3 ottobre 2022 al 16 novembre 2022;
all'interno dei quali, fermo restando l'importo massimo
ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto
dall'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n.
459, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di
accesso all'incentivo.
3. Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa
ha diritto di presentare una sola domanda anche per piu' di una
tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e
ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),
b) e c) del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459.
4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 50.000.000
di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 18 novembre 2021,
n. 459, al netto delle spettanze previste per l'attivita' del
soggetto gestore, sono equamente ripartite nei due periodi di
incentivazione secondo le percentuali di stanziamento per tipologia
di investimento previste all'art. 2 del gia' citato decreto
ministeriale.
5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della
rendicontazione di cui all'art. 10 del presente decreto, il soggetto
gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non sanabili
ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con provvedimento
motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli
incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel
corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilita'
delle risorse.
6. Il soggetto gestore procede alla implementazione di tre
«contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di
cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale
18 novembre 2021, n. 459. L'entita' delle risorse via via presenti e
utilizzabili per ognuna delle singole aree viene aggiornata
periodicamente utilizzando l'apposita piattaforma informatica
realizzata dal soggetto gestore.
7. Con la piattaforma informatica di cui al precedente comma 6 si
provvede:
1. all'accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli
importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in
funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione
dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento;
2. alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai
quali siano venuti meno i presupposti della «prenotazione» con
possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in
base alla data di proposizione dell'istanza.
8. Ove il sistema informatico rilevi l'esaurimento delle risorse
finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate
con riserva nell'eventualita' di una successiva disponibilita' di
risorse. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate
con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione
fino ad esaurimento delle risorse.
9. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai
sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo e' considerato
esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi
massimi erogabili per tipologia di investimento. Ai fini del
riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna
impresa si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e della
sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli
investimenti.