Art. 3 
 
 Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande 
 
  1. Possono inoltrare domanda le imprese di  autotrasporto  di  cose
per conto di  terzi,  nonche'  le  strutture  societarie,  risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e
II-bis  del  codice  civile,  ed  iscritte  al  registro  elettronico
nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  del  21  ottobre  2009  e  all'albo  degli
autotrasportatori di cose  per  conto  di  terzi,  la  cui  attivita'
prevalente sia quella di autotrasporto di cose. 
  2. Sara' possibile  presentare  istanza,  che  avra'  validita'  di
prenotazione, all'interno dei due periodi di incentivazione di cui al
precedente  art.  2,  comma  2,  secondo  le  modalita'  di   seguito
descritte. Le liste delle domande pervenute ed  i  «contatori»  delle
somme disponibili, aggiornati periodicamente,  saranno  raggiungibili
dalla   pagina   web   del   soggetto   gestore   RAM   all'indirizzo
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione 
  3. All'interno del  primo  periodo  di  incentivazione  le  istanze
dovranno, a pena di inammissibilita',  essere  presentate  a  partire
dalle ore 10,00 del 19 aprile 2022 e fino e non oltre  le  ore  16,00
del  3  giugno  2022   esclusivamente   tramite   posta   elettronica
certificata    dell'impresa    richiedente    e     indirizzata     a
ram.investimenti2022@legalmail.it 
  4. All'interno del secondo periodo  di  incentivazione  le  istanze
dovranno, a pena di inammissibilita',  essere  presentate  a  partire
dalle ore 10,00 del 3 ottobre 2022 e fino e non oltre  le  ore  16,00
del  16  novembre  2022  esclusivamente  tramite  posta   elettronica
certificata    dell'impresa    richiedente    e     indirizzata     a
ram.investimenti2022@legalmail.it 
  5. Qualora l'impresa  avesse  partecipato  al  secondo  periodo  di
incentivazione nell'ambito del decreto  ministeriale  del  12  maggio
2020, n. 203 e,  ad  esito  dell'istruttoria  sulla  rendicontazione,
l'impresa non risulti aver perfezionato  in  tutto  o  in  parte  gli
investimenti dichiarati, in attuazione  della  possibilita'  prevista
all'art. 3, comma 5 del decreto direttoriale 145_2020  di  attuazione
di tale misura, l'attivita' istruttoria sulla  domanda  presentata  a
valere sul decreto ministeriale 18  novembre  2021,  n.  459,  dovra'
ritenersi conclusa con l'inammissibilita' della stessa. 
  6.  Qualora,  ad  esito  dell'istruttoria  sulla   rendicontazione,
l'impresa non risulti aver perfezionato  in  tutto  o  in  parte  gli
investimenti dichiarati per il primo periodo di  incentivazione,  non
potra' presentare domanda per il secondo periodo  di  incentivazione.
Qualora ad esito dell'istruttoria  sulla  rendicontazione,  l'impresa
non risulti aver perfezionato in tutto o in  parte  gli  investimenti
dichiarati   per    il    secondo    periodo    di    incentivazione,
l'amministrazione potra' tenerne conto ai fini di successive edizioni
di incentivazione. 
  7. L'istanza dovra' essere inoltrata, a  pena  di  inammissibilita'
unitamente alla seguente documentazione: 
    a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso  apposito
modello informatico, in tutte  le  sue  parti  e  firmato  con  firma
digitale dal legale rappresentante  o  procuratore  dell'impresa.  Il
modello informatico di tipo «pdf editabile» dovra' essere compilato e
salvato senza ulteriore scansione e potra' essere  reperito  al  sito
web    del    soggetto     gestore     al     seguente     indirizzo:
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione 
    Al suddetto indirizzo web sara' altresi' possibile ottenere tutte
le informazioni tecniche, utili  per  la  compilazione  del  suddetto
modello; 
    b) copia del documento di riconoscimento in  corso  di  validita'
del legale rappresentante o procuratore dell'impresa; 
    c)  copia  del  contratto  di  acquisizione  dei   beni   oggetto
d'incentivazione,  comprovante  quanto  dichiarato  nel  modello   di
istanza, avente data successiva a quella di  entrata  in  vigore  del
decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459 (ovvero a far data  dal
16  dicembre  2021)  e  debitamente  sottoscritto  dalle  parti.   Il
contratto dovra' inoltre essere firmato con firma digitale dal legale
rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere,  nel  caso
di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione  del  costo  di
acquisizione dei dispositivi innovativi di  cui  all'allegato  1  del
decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459. 
  Ai soli fini della formazione dell'ordine di  prenotazione  faranno
fede la data e l'ora di invio dell'istanza  inoltrata  tramite  posta
elettronica certificata (PEC). 
  8. Il soggetto gestore RAM,  pubblichera'  l'elenco  delle  domande
pervenute indipendentemente dalla regolarita' formale  e  sostanziale
delle stesse che sara' verificata  successivamente.  Per  le  domande
pervenute nel primo periodo l'elenco verra' pubblicato entro la  data
del 20 giugno 2022  mentre  per  le  domande  pervenute  nel  secondo
periodo l'elenco verra' pubblicato entro  la  data  del  1°  dicembre
2022. 
  9. Per  ogni  periodo  di  incentivazione  il  link  per  l'accesso
all'elenco delle  domande  pervenute,  che  costituira'  l'ordine  di
priorita' acquisito, verra' pubblicato sul  sito  web  del  Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  nella  sezione
«Temi  -  Trasporti  -  Autotrasporto  merci   -   Documentazione   -
Autotrasporto merci - Contributi  ed  incentivi  per  l'anno  2021  -
Formazione e Investimenti» e sul  sito  del  soggetto  gestore.  Tale
elenco, avente mero valore di ordine di prenotazione, resta valido in
attesa della verifica dei  requisiti  dell'impresa  istante  e  della
documentazione allegata, che avverra' nelle fasi di istruttoria della
rendicontazione e sino al suo aggiornamento a  seguito  di  eventuali
scorrimenti. 
  10. All'interno di ogni  periodo  di  incentivazione  l'impresa  ha
diritto a presentare una sola  domanda  di  accesso  agli  incentivi,
contenente tutti gli investimenti, anche per piu' di  una  tipologia.
E'  possibile  annullare  l'istanza  precedentemente  inoltrata   ed,
eventualmente, contestualmente, presentare, secondo le  modalita'  di
cui ai commi precedenti, una nuova domanda, riportando  come  oggetto
della PEC la dicitura  «annullamento  istanza»  oppure  «annullamento
istanza e nuova presentazione»,  con  l'effetto  di  uno  scorrimento
nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.