Art. 4 
 
             Prova del perfezionamento dell'investimento 
 
  1. Nella  fase  di  rendicontazione  tutti  i  soggetti  che  hanno
presentato domanda secondo le modalita' di cui all'art.  3,  comma  3
(primo periodo di incentivazione)  e  comma  4  (secondo  periodo  di
incentivazione) hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento
dell'investimento e la prova che il medesimo e' stato avviato in data
successiva alla pubblicazione del decreto  ministeriale  18  novembre
2021, n. 459  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
secondo  le  modalita'   di   seguito   descritte.   La   prova   che
l'investimento e' stato avviato in data successiva alla pubblicazione
del decreto ministeriale 18 novembre  2021,  n.  459  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana costituisce  un  presupposto  per
I'ammissione all'erogazione del contributo. La guida all'utilizzo del
sistema  informatico  di  gestione  sara'  disponibile  alla   pagina
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione    sul
sito del soggetto gestore RAM entro la data del 30 maggio 2022. 
  2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita'  di
cui  all'art.  3,  comma  3  (primo  periodo  di  incentivazione),  a
decorrere dalle ore 10,00 del 20 giugno 2022 ed entro  le  ore  16,00
del  1°  aprile  2023,  trasmettono,   utilizzando   la   piattaforma
informatica, oltre alla documentazione tecnica di cui  agli  articoli
da 4 a 9 del presente decreto, la  prova  documentale  dell'integrale
pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa  fattura
debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per  le
acquisizioni relative a rimorchi  e  semirimorchi,  anche  il  prezzo
pagato per i dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto
ministeriale 18 novembre 2021, n.  459.  La  piattaforma  informatica
sara' resa nota sul sito web dell'amministrazione, nella pagina: 
  http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentaz
ione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2021-forma
zione-e-investimenti 
    e       sul       sito       della       RAM       all'indirizzo:
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione 
  Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse
all'interessato    all'indirizzo    PEC    dell'impresa,     mittente
dell'istanza. 
  3. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita'  di
cui all'art. 3,  comma  4  (secondo  periodo  di  incentivazione),  a
decorrere dalle ore 10,00 del 1° dicembre 2022 ed entro le ore  16,00
del  1°  settembre  2023,  trasmettono,  utilizzando  la  piattaforma
informatica, oltre alla documentazione tecnica di cui  agli  articoli
da 4 a 9 del presente decreto, la  prova  documentale  dell'integrale
pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa  fattura
debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per  le
acquisizioni relative a rimorchi  e  semirimorchi,  anche  il  prezzo
pagato per i dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto
ministeriale 18 novembre 2021, n.  459.  La  piattaforma  informatica
sara' resa nota sul  sito  web  dell'amministrazione,  nella  sezione
dedicata all'autotrasporto, alla pagina: 
  http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentaz
ione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2021-forma
zione-e-investimenti 
    e       sul       sito       della       RAM       all'indirizzo:
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione 
  Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse
all'interessato    all'indirizzo    PEC    dell'impresa,     mittente
dell'istanza. 
  4. Solo successivamente a detto adempimento la  domanda  effettuata
con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo  salvi  gli
effetti della posizione acquisita. Decorsi i termini di cui ai  commi
2 e 3 del presente articolo, le domande che non verranno rendicontate
decadranno  automaticamente  liberando  risorse  e  determinando   lo
scorrimento dell'elenco degli istanti. 
  5. In ogni caso l'impresa che  pur  avendo  presentato  domanda  di
accesso  all'incentivo  non  trasmetta,  attraverso  la   piattaforma
informatica e secondo le modalita' di cui ai precedenti commi 2 e  3,
la documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini  della
prova dell'avvenuto perfezionamento  dell'investimento  prenotato  in
fase  di  istanza,  non  potra'  presentare  una  nuova  domanda  nei
successivi periodi di incentivazione a valere sulle risorse di cui al
decreto ministeriale 18 novembre 2021,  n.  459  e  l'amministrazione
potra' tenerne conto anche  nell'ambito  di  successive  edizioni  di
incentivazione. 
  6. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni  siano  redatti
in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere  tradotti
in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  in  materia
di documentazione amministrativa. 
  7. In ragione della sua peculiare natura,  ove  l'acquisizione  dei
beni  si  perfezioni  mediante  contratto  di  leasing   finanziario,
l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il  pagamento  dei
canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione.
La prova del  pagamento  dei  suddetti  canoni  puo'  essere  fornita
alternativamente con la  fattura  rilasciata  all'utilizzatore  dalla
societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia  della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore  a  favore
della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la  piena
disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale
di presa in consegna del bene medesimo.  La  predetta  documentazione
dovra' essere trasmessa, secondo le modalita' di  cui  ai  precedenti
commi,  entro  il  termine  previsto  per  la   presentazione   della
rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. 
  8.  In  caso   di   acquisizione   di   veicoli,   la   concessione
dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla  dimostrazione  che  la
data di prima immatricolazione dei veicoli  comprovabile  tramite  la
ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra
la data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 18 novembre
2021, n. 459 (ovvero a far data dal 15 dicembre 2021), ed il  termine
ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo
di incentivazione. In nessun caso saranno prese in considerazione  le
acquisizioni di veicoli effettuate all'estero,  ovvero  immatricolati
all'estero, anche se  successivamente  reimmatricolati  in  Italia  a
chilometri «zero».