Art. 6 
 
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di  massa  complessiva
  pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione  di
  veicoli nuovi di fabbrica - art. 2, comma 1, lettera b) del decreto
  ministeriale 18 novembre 2021, n. 459. 
 
  1. Quanto alla radiazione per rottamazione di  veicoli  pesanti  di
massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con  contestuale
acquisizione di veicoli nuovi di  fabbrica  conformi  alla  normativa
euro VI di massa complessiva a partire da 3,5  tonnellate,  comprese,
ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  10,  commi  2  e  3,  del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 18 giugno 2009,  nonche'  euro  6-D  final  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  715/2007
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  20  giugno  2007  con
contestuale rottamazione di veicoli  della  medesima  tipologia,  per
ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo  hanno
l'onere di produrre la documentazione attestante la  sussistenza  dei
seguenti requisiti tecnici e condizioni: 
    a) deve allegare copia  del  documento  di  immatricolazione  dei
veicoli rottamati oltre alla  prova  dell'avvenuta  rottamazione  con
l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di
demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico  dei
suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La
rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021,  n.  459
ed il termine ultimo per la presentazione della  rendicontazione  per
ciascun periodo di incentivazione; 
    b) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di  copia
della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, per la  prima  volta  in  Italia,  in  data  successiva
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre  2021,  n.
459.