Art. 6
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva
pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di
veicoli nuovi di fabbrica - art. 2, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 18 novembre 2021, n. 459.
1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di
massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale
acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa
euro VI di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate, comprese,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2009, nonche' euro 6-D final ai sensi di quanto
previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con
contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, per
ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno
l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei
seguenti requisiti tecnici e condizioni:
a) deve allegare copia del documento di immatricolazione dei
veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con
l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di
demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei
suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La
rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459
ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per
ciascun periodo di incentivazione;
b) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n.
459.