Art. 7
Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e
semirimorchi, adibiti al trasporto combinato - art. 2, comma 1,
lettera c) del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459.
1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e
rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla
normativa IMO per il traporto combinato marittimo dotati di almeno
uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al decreto
ministeriale 18 novembre 2021, n. 459 volti a conseguire maggiori
standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all'allegato
1 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, gli aspiranti agli
incentivi, per ciascun periodo di incentivazione, hanno l'onere di
produrre la prova documentale di seguito specificata:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n.
459;
b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa
la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in
particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC
596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario,
ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il
trasporto combinato marittimo;
c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei
dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibili del 18
novembre 2021, n. 459, con l'indicazione dei relativi costi
sostenuti;
d) qualora contestualmente all'acquisizione di nuovi veicoli si
richieda la maggiorazione per rottamazione di un rimorchio o
semirimorchio, deve allegare copia del documento di immatricolazione
dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con
l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di
demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei
suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La
rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del decreto ministeriale ed il termine ultimo per
la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di
incentivazione.
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti ha l'onere di fornire
anche la seguente documentazione:
a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore,
attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di
un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno
stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente;
b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo
procuratore attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA)
ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.