Art. 2 Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA 1. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, e' nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere ((per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorso alla relativa attuazione.)) 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1: a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonche' gli enti territorialmente competenti per le finalita' di cui all'articolo 1; b) verifica la regolarita' dell'abbattimento ((e della distruzione)) degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche' le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente. ((2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformita' agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonche' alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma il Commissario straordinario puo' indire procedure di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono conseguentemente trasferite al Commissario straordinario. 2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente soprintendenza, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprieta' privata, il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo della servitu' di uso pubblico, predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo comunica all'interessato. 2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.)) 3. Qualora le regioni o le province autonome non adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo 1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali ((e per gli affari regionali e le autonomie)), assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri competenti, ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della regione o della provincia autonoma interessata. ((Nell'ipotesi di cui al secondo periodo il Commissario straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione del piano.)) ((4. Il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale del supporto dell'Unita' centrale di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e con un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.)) 5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati dal presente articolo, si avvale degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle seguenti amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Citta' metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, ((Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ISPRA, nonche' puo' avvalersi di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Universita' di Torino)), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine la Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari e' potenziata con un contingente massimo pari a dieci unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del ((personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario)) delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. 6. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento. 7. Il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo di dodici mesi. Del conferimento ((o del rinnovo)) dell'incarico e' data immediata comunicazione ((alle Camere)) e notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8. L'incarico di Commissario straordinario e' compatibile con altri incarichi pubblici ed e' svolto a titolo gratuito. 9. Sull'attivita' del Commissario straordinario il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce periodicamente ((alle Camere.)) 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla Regione Sardegna.
Riferimenti normativi - Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 aprile 2021, n. L 129. - Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2020/687, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»: «Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) . - 1. (Omissis). 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata: a) - b) omissis; c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. (Omissis).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 agosto 2001, n. 189, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante « Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 28 marzo 2022, n. 73, S.O.: «Art. 26. (Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo). - 1. Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» (di seguito, «Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 27 aprile 2013, n. 98: «Art. 10. (Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali). - 1. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali svolge le funzioni connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, nonche' le altre ad esso attribuite dalla normativa vigente. E' presieduto dal Capo del dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e si articola nei seguenti organi: a) direzione strategica; b) Comitato tecnico-scientifico; c) direzione operativa; d) Unita' centrale di crisi. 2. La direzione strategica e' composta da: a) il Capo del dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, che la presiede; b) il direttore della direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari; c) il direttore della direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute; d) il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute e' il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome. 3. La direzione strategica definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali per l'intero territorio nazionale, in collaborazione con i Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome. Nell'ambito di dette competenze, in particolare, adotta il programma annuale di attivita', stabilendo le priorita', verificandone periodicamente la relativa attuazione e, se necessario, proponendo misure correttive. 4. Il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e' cosi' composto: a) il direttore del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Istituto superiore di sanita'; b) un rappresentante designato dalla conferenza dei presidi delle facolta' di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali; c) i direttori dei Centri nazionali di referenza per le malattie infettive e diffusive degli animali e per l'epidemiologia. 5. Il Presidente del comitato di cui al comma 4 viene indicato, tra i componenti del comitato medesimo, in occasione della seduta di insediamento. 6. I componenti del comitato di cui al comma 4 durano in carica tre anni e il loro mandato e' rinnovabile. 7. La direzione operativa, la cui gestione e' affidata all'Ufficio III della direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, e' diretta dal direttore di quest'ultimo. 8. La direzione operativa, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, predispone gli atti da sottoporre alle valutazioni della direzione strategica, e da' esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati dalla stessa. 9. La direzione, inoltre, coordina le attivita' e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali, ed in particolare: a) predispone piani dettagliati di emergenza e di gestione sanitaria, comprese le relative procedure operative, per ciascuna delle malattie animali diffusive e contagiose; b) raccoglie ed elabora i dati epidemiologici che provengono da regioni e province autonome; c) programma e esegue gli audit necessari a verificare la corretta applicazione delle misure adottate in sede nazionale e comunitaria, o in caso di emergenza; d) organizza ed effettua periodiche esercitazioni d'allerta; e) predispone ed esegue programmi di verifica e controllo dei laboratori che manipolano virus, anche ai fini di ricerca, diagnostica o fabbricazione di antigeni o vaccini; f) organizza corsi di aggiornamento per gli operatori appartenenti e non al SSN; g) organizza campagne informative, limitatamente alle materie di competenza del Centro nazionale. 10. La direzione operativa svolge le funzioni di segreteria per il centro nazionale ed e' composta da personale del citato ufficio o da altro personale, secondo le disposizioni del direttore generale di cui al comma 8. 11. L'Unita' centrale di crisi (U.C.C.) rappresenta il raccordo tecnico-operativo tra il Centro nazionale e le analoghe strutture territoriali. Essa e' composta da: a) il capo del Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, con funzioni di presidente; b) il direttore della direzione generale sanita' animale e dei farmaci veterinari; c) il direttore della direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione; d) il direttore dell'Ufficio III della direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, o un suo rappresentante; e) il direttore del centro nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata; f) il direttore del Centro nazionale di referenza per l'epidemiologia; g) il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute e' il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome; h) il responsabile o i responsabili dei competenti servizi della regione o delle regioni interessate di volta in volta dalla malattia; i) l'Ispettore generale della sanita' militare presso lo Stato maggiore della Difesa; l) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; m) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno; n) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute; o) un rappresentante della Guardia di finanza, designato dal Comandante Generale della Guardia di finanza. 12. La composizione dell'unita' di crisi puo' essere integrata di volta in volta, su indicazione del presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico. 13. In caso di insorgenza di malattie animali a carattere diffusivo e contagioso, di situazioni di rischio zoo-sanitario interne o internazionali, l'U.C.C. assicura le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva e gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale, in particolare mediante: a) adozione di misure sanitarie e di polizia veterinaria; b) acquisizione, stoccaggio e distribuzione di sieri, vaccini e antigeni; c) coordinamento delle unita' di crisi territoriali; d) definizione dei criteri per l'abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio; e) effettuazione delle verifiche sull'appropriatezza, sulla corretta applicazione e sull'efficacia delle misure e degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria effettuati a livello territoriale; f) gestione, in collaborazione con i centri di referenza dei flussi informatici necessari al controllo dell'emergenza. 14. Il Centro nazionale puo' avvalersi della collaborazione di esperti esterni, nominati dal Ministro della salute, limitatamente ai casi in cui sia impossibile reperire specifiche professionalita' all'interno dell'amministrazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 maggio 1997, n. 127, S.O.: «Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - (Omissis). 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. (Omissis.».