Art. 2 
 
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
  misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA 
 
  1. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 1 e valutare l'efficacia  delle  misure
adottate dalle regioni e dalle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano attraverso i rispettivi  Piani  regionali,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie,  e'
nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento  e
monitoraggio delle azioni  e  delle  misure  poste  in  essere  ((per
prevenire, contenere ed  eradicare  la  peste  suina  africana  e  di
concorso alla relativa attuazione.)) 
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1: 
    a) coordina i servizi veterinari delle aziende  sanitarie  locali
competenti per  territorio,  le  strutture  sanitarie  pubbliche,  le
strutture  amministrative  e  tecniche  regionali  nonche'  gli  enti
territorialmente competenti per le finalita' di cui all'articolo 1; 
    b)  verifica   la   regolarita'   dell'abbattimento   ((e   della
distruzione))  degli  animali  infetti  e  dello  smaltimento   delle
carcasse di suini nonche' le procedure di disinfezione  svolte  sotto
il controllo della ASL competente. 
  ((2-bis. Nella zona infetta corrispondente  alla  zona  soggetta  a
restrizione II di cui all'allegato I  al  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile  2021,  in  conformita'
agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato  (UE)
2020/687 della  Commissione,  del  17  dicembre  2019,  nonche'  alle
disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II,
le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti
di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure  disposte
dal Commissario straordinario per la prevenzione, il  contenimento  e
l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa  la  messa  in
opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee
al contenimento dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera  delle
recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente  comma  il
Commissario straordinario puo' indire  procedure  di  gara  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2,  lettera  c),  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A  tal
fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2022.
Le predette risorse sono conseguentemente trasferite  al  Commissario
straordinario. 
  2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario straordinario,  del
progetto di intervento e del relativo  quadro  di  spesa  vale  quale
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai  fini  previsti  dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per  pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee amovibili di  cui
al comma 2-bis  sono  realizzate  in  deroga  alle  disposizioni  dei
regolamenti  edilizi  e  a  quelle  sulla  valutazione  di  incidenza
ambientale e, in presenza di  vincoli  paesaggistici,  previo  parere
vincolante della competente soprintendenza, che si  intende  espresso
favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene  luogo  a
ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora  le  predette
recinzioni  e  strutture  temporanee  debbano  essere  installate  su
terreni  di  proprieta'   privata,   il   Commissario   straordinario
autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e,  in
deroga al citato testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo
della servitu' di uso pubblico,  predeterminandone  la  durata  e  il
relativo indennizzo, e lo comunica all'interessato. 
  2-quinquies. Agli oneri  derivanti  dal  comma  2-bis,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno  della  filiera
suinicola, di cui all'articolo 26,  comma  1,  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25.)) 
  3. Qualora le regioni o  le  province  autonome  non  adottino  nel
termine  previsto  i  piani  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della
salute, delle politiche agricole alimentari e forestali ((e  per  gli
affari regionali e le  autonomie)),  assegna  il  termine  di  trenta
giorni per  adottare  i  predetti  piani.  Decorso  inutilmente  tale
termine il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la  provincia
autonoma interessata, su proposta dei Ministri competenti, ordina  al
Commissario straordinario di  provvedere  in  via  sostitutiva.  Alla
riunione del Consiglio dei ministri  partecipa  il  presidente  della
regione o della provincia autonoma interessata. ((Nell'ipotesi di cui
al secondo periodo  il  Commissario  straordinario  adotta  il  piano
previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale  per  la
peste suina. Qualora tali pareri non siano resi entro il  termine  di
venti giorni dalla richiesta, il Commissario straordinario procede in
ogni caso all'adozione del piano.)) 
  ((4. Il  Commissario  straordinario,  al  fine  di  individuare  le
necessarie misure  attuative  per  il  contrasto  della  peste  suina
africana, si avvale del supporto dell'Unita' centrale di crisi di cui
all'articolo 10 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il  Ministero
della salute, integrata con un rappresentante  dell'ISPRA  e  con  un
rappresentante del Ministero della transizione ecologica.)) 
  5.  Il  Commissario  straordinario,  per  l'esercizio  dei  compiti
assegnati dal presente articolo, si avvale degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di  malattie
animali  delle  seguenti  amministrazioni:  Ministero  della  salute,
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  Ministero
della transizione ecologica, regioni, province, Citta' metropolitane,
comuni, Comando Carabinieri per la  tutela  della  salute,  ((Comando
unita'  forestali,  ambientali   e   agroalimentari   dell'Arma   dei
carabinieri, ISPRA, nonche' puo' avvalersi di un rappresentante della
Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di
un   rappresentante   del   Dipartimento   di   scienze   veterinarie
dell'Universita' di Torino)), senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. La Direzione generale della sanita' animale  e  dei
farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il  necessario
supporto  per  lo  svolgimento   delle   funzioni   del   Commissario
straordinario. A  tale  fine  la  Direzione  generale  della  sanita'
animale e dei farmaci veterinari e'  potenziata  con  un  contingente
massimo pari a dieci unita' di personale non dirigenziale, dipendenti
di pubbliche amministrazioni, in  possesso  delle  competenze  e  dei
requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario straordinario
per  l'espletamento  delle  proprie  funzioni,  con  esclusione   del
((personale  docente,   educativo   e   amministrativo,   tecnico   e
ausiliario)) delle istituzioni  scolastiche,  nonche'  del  personale
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e  delle  Forze  armate.
Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione  di  comando,  distacco  o
fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai   rispettivi
ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento  economico
fondamentale e accessorio dell'amministrazione di  appartenenza,  che
resta a carico della medesima. 
  6.  Il  Commissario  straordinario,  nell'ambito   delle   funzioni
attribuite dal presente articolo, al fine di prevenire  ed  eliminare
gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali,  puo'  adottare
con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel  rispetto
dei  principi  generali   dell'ordinamento   e   del   principio   di
proporzionalita' tra misure adottate  e  finalita'  perseguite.  Tali
provvedimenti  sono   immediatamente   comunicati   alla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni  di  volta  in
volta interessate dal provvedimento. 
  7. Il Commissario straordinario opera  per  un  periodo  di  dodici
mesi, prorogabile, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, di  concerto  con  i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali  e  per  gli
affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore
periodo  di  dodici  mesi.  Del  conferimento   ((o   del   rinnovo))
dell'incarico e'  data  immediata  comunicazione  ((alle  Camere))  e
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  8. L'incarico di Commissario straordinario e' compatibile con altri
incarichi pubblici ed e' svolto a titolo gratuito. 
  9. Sull'attivita' del Commissario straordinario il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui  delegato  riferisce
periodicamente ((alle Camere.)) 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si  applicano
alla Regione Sardegna. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/605  della
          Commissione, del  7  aprile  2021,  che  stabilisce  misure
          speciali  di  controllo  della  peste  suina  africana,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 15 aprile 2021, n. L 129. 
              - Per  i  riferimenti  del  regolamento  delegato  (UE)
          2020/687, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  63,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
          recante «Codice dei contratti pubblici»: 
                «Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara) . - 1. (Omissis). 
                2. Nel caso di appalti pubblici di lavori,  forniture
          e   servizi,   la   procedura   negoziata   senza    previa
          pubblicazione puo' essere utilizzata: 
                  a) - b) omissis; 
                  c) nella misura strettamente necessaria quando, per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
          2001, n.  327,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  espropriazione
          per  pubblica  utilita'»,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 16 agosto 2001, n. 189,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26,  comma  1,  del
          decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,  recante  «  Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel settore elettrico» convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 marzo  2022,  n.  25,  pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale della Repubblica italiana 28 marzo 2022,  n.  73,
          S.O.: 
                «Art. 26. (Misure  urgenti  a  sostegno  del  settore
          suinicolo e vitivinicolo). - 1. Al  fine  di  tutelare  gli
          allevamenti suinicoli dal  rischio  di  contaminazione  dal
          virus   responsabile   della   peste   suina   africana   e
          indennizzare  gli   operatori   della   filiera   suinicola
          danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e
          delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato  di
          previsione   del   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati,
          rispettivamente,  «Fondo  di   parte   capitale   per   gli
          interventi  strutturali  e   funzionali   in   materia   di
          biosicurezza» (di seguito, «Fondo di parte capitale»),  con
          una dotazione di 15 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  e
          «Fondo di parte corrente  per  il  sostegno  della  filiera
          suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una
          dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.  44,  recante
          «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed
          altri organismi operanti presso il Ministero della  salute,
          ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge  4  novembre
          2010, n. 183», pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della
          Repubblica italiana 27 aprile 2013, n. 98: 
                «Art. 10. (Centro nazionale  di  lotta  ed  emergenza
          contro malattie animali). - 1. Il Centro nazionale di lotta
          ed emergenza contro malattie  animali  svolge  le  funzioni
          connesse al compito di cui all'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 1° ottobre  2005,  n.  202,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  novembre  2005,  n.  244,
          nonche'  le  altre  ad  esso  attribuite  dalla   normativa
          vigente. E' presieduto  dal  Capo  del  dipartimento  della
          sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare  e
          degli organi collegiali per  la  tutela  della  salute  del
          Ministero della salute e si articola nei seguenti organi: 
                  a) direzione strategica; 
                  b) Comitato tecnico-scientifico; 
                  c) direzione operativa; 
                  d) Unita' centrale di crisi. 
                  2. La direzione strategica e' composta da: 
                    a)  il  Capo  del  dipartimento   della   sanita'
          pubblica veterinaria, della sicurezza  alimentare  e  degli
          organi collegiali per la tutela della salute del  Ministero
          della salute, che la presiede; 
                    b) il direttore della  direzione  generale  della
          sanita' animale e dei farmaci veterinari; 
                    c) il direttore della  direzione  generale  degli
          organi collegiali per la tutela della salute; 
                    d)  il  responsabile   dei   servizi   veterinari
          regionali della regione il cui assessore alla salute e'  il
          coordinatore  della  Commissione  salute  della  Conferenza
          delle regioni e province autonome. 
              3. La direzione strategica definisce gli obiettivi e le
          strategie di prevenzione, controllo ed  eradicazione  delle
          malattie animali  per  l'intero  territorio  nazionale,  in
          collaborazione con i Servizi  veterinari  delle  regioni  e
          delle province autonome. Nell'ambito di  dette  competenze,
          in particolare, adotta il programma annuale  di  attivita',
          stabilendo le priorita',  verificandone  periodicamente  la
          relativa attuazione e,  se  necessario,  proponendo  misure
          correttive. 
              4. Il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale
          di lotta ed emergenza contro le malattie animali  e'  cosi'
          composto: 
                a)  il  direttore  del   Dipartimento   di   medicina
          veterinaria dell'Istituto superiore di sanita'; 
                b) un rappresentante designato dalla  conferenza  dei
          presidi delle facolta' di medicina veterinaria, esperto  in
          malattie infettive degli animali; 
                c) i direttori dei Centri nazionali di referenza  per
          le malattie infettive  e  diffusive  degli  animali  e  per
          l'epidemiologia. 
              5. Il Presidente del comitato di cui al comma  4  viene
          indicato,  tra  i  componenti  del  comitato  medesimo,  in
          occasione della seduta di insediamento. 
              6. I componenti del comitato di cui al comma  4  durano
          in carica tre anni e il loro mandato e' rinnovabile. 
              7. La direzione operativa, la cui gestione e'  affidata
          all'Ufficio III  della  direzione  generale  della  sanita'
          animale e dei farmaci veterinari, e' diretta dal  direttore
          di quest'ultimo. 
              8. La  direzione  operativa,  anche  sulla  base  delle
          direttive annuali del direttore  della  direzione  generale
          della sanita' animale e dei farmaci veterinari,  predispone
          gli atti da sottoporre  alle  valutazioni  della  direzione
          strategica, e da' esecuzione alle decisioni e ai  programmi
          adottati dalla stessa. 
              9. La direzione, inoltre, coordina le  attivita'  e  le
          misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione
          delle malattie animali, ed in particolare: 
                a) predispone piani dettagliati  di  emergenza  e  di
          gestione  sanitaria,   comprese   le   relative   procedure
          operative, per ciascuna delle malattie animali diffusive  e
          contagiose; 
                b) raccoglie ed elabora  i  dati  epidemiologici  che
          provengono da regioni e province autonome; 
                c)  programma  e  esegue  gli   audit   necessari   a
          verificare la corretta applicazione delle  misure  adottate
          in sede nazionale e comunitaria, o in caso di emergenza; 
                d) organizza  ed  effettua  periodiche  esercitazioni
          d'allerta; 
                e) predispone  ed  esegue  programmi  di  verifica  e
          controllo dei laboratori che  manipolano  virus,  anche  ai
          fini di ricerca, diagnostica o fabbricazione di antigeni  o
          vaccini; 
                f) organizza corsi di aggiornamento per gli operatori
          appartenenti e non al SSN; 
                g) organizza campagne informative, limitatamente alle
          materie di competenza del Centro nazionale. 
              10.  La  direzione  operativa  svolge  le  funzioni  di
          segreteria per  il  centro  nazionale  ed  e'  composta  da
          personale del citato ufficio o da altro personale,  secondo
          le disposizioni del direttore generale di cui al comma 8. 
              11. L'Unita' centrale di crisi (U.C.C.) rappresenta  il
          raccordo tecnico-operativo tra il  Centro  nazionale  e  le
          analoghe strutture territoriali. Essa e' composta da: 
                a) il capo del Dipartimento  della  sanita'  pubblica
          veterinaria, della  sicurezza  alimentare  e  degli  organi
          collegiali per la tutela della salute del  Ministero  della
          salute, con funzioni di presidente; 
                b) il  direttore  della  direzione  generale  sanita'
          animale e dei farmaci veterinari; 
                c) il direttore della direzione generale per l'igiene
          e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione; 
                d) il  direttore  dell'Ufficio  III  della  direzione
          generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari,  o
          un suo rappresentante; 
                e) il direttore del centro nazionale di referenza per
          la malattia di volta in volta interessata; 
                f) il direttore del Centro nazionale di referenza per
          l'epidemiologia; 
                g) il responsabile dei servizi  veterinari  regionali
          della  regione  il  cui  assessore  alla   salute   e'   il
          coordinatore  della  Commissione  salute  della  Conferenza
          delle regioni e province autonome; 
                h) il responsabile o i  responsabili  dei  competenti
          servizi della regione o delle regioni interessate di  volta
          in volta dalla malattia; 
                i) l'Ispettore generale della sanita' militare presso
          lo Stato maggiore della Difesa; 
                l) un rappresentante designato  dal  Ministero  delle
          politiche agricole, alimentari e forestali; 
                m)   un   rappresentante   designato   dal   Ministro
          dell'interno; 
                n) il Comandante dei Carabinieri per la tutela  della
          salute; 
                o)  un  rappresentante  della  Guardia  di   finanza,
          designato dal Comandante Generale della Guardia di finanza. 
              12. La composizione dell'unita' di  crisi  puo'  essere
          integrata di volta in volta, su indicazione del presidente,
          con  rappresentanti   istituzionali,   con   esponenti   di
          categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico. 
              13.  In  caso  di  insorgenza  di  malattie  animali  a
          carattere diffusivo e contagioso, di situazioni di  rischio
          zoo-sanitario interne o internazionali,  l'U.C.C.  assicura
          le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva
          e  gestione  degli  interventi  e  delle  misure  sanitarie
          sull'intero territorio nazionale, in particolare mediante: 
                a)  adozione  di  misure  sanitarie  e   di   polizia
          veterinaria; 
                b) acquisizione, stoccaggio e distribuzione di sieri,
          vaccini e antigeni; 
                c) coordinamento delle unita' di crisi territoriali; 
                d)  definizione  dei   criteri   per   l'abbattimento
          preventivo degli allevamenti a rischio; 
                e) effettuazione delle verifiche sull'appropriatezza,
          sulla corretta applicazione e sull'efficacia delle misure e
          degli interventi di profilassi  e  di  polizia  veterinaria
          effettuati a livello territoriale; 
                f)  gestione,  in  collaborazione  con  i  centri  di
          referenza dei flussi  informatici  necessari  al  controllo
          dell'emergenza. 
              14.  Il   Centro   nazionale   puo'   avvalersi   della
          collaborazione di esperti esterni,  nominati  dal  Ministro
          della salute, limitatamente ai casi in cui sia  impossibile
          reperire    specifiche     professionalita'     all'interno
          dell'amministrazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  17  maggio
          1997, n. 127, S.O.: 
                «Art.  17.  (Ulteriori  disposizioni  in  materia  di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              (Omissis.».