Art. 3 Obblighi di segnalazione e sanzioni 1. Chiunque, nell'ambito delle attivita' di attuazione dei Piani regionali di cui all'articolo 1, dello svolgimento di attivita' venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali, rinviene esemplari di tale specie feriti o deceduti, segnala il rinvenimento immediatamente al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura di euro 500. La sanzione amministrativa e' irrogata dal Prefetto territorialmente competente e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Riferimenti normativi - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329, S.O. Il Capo I reca «Le sanzioni amministrative»: la Sezione I reca «Principi generali», la Sezione II reca «Applicazione».