Art. 3 
 
                 Obblighi di segnalazione e sanzioni 
 
  1. Chiunque, nell'ambito delle attivita' di  attuazione  dei  Piani
regionali di cui  all'articolo  1,  dello  svolgimento  di  attivita'
venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o  in  quanto
coinvolto in un sinistro con cinghiali, rinviene  esemplari  di  tale
specie feriti o deceduti, segnala il rinvenimento  immediatamente  al
servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'inosservanza  della
disposizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione
amministrativa  pecuniaria  in  misura  di  euro  500.  La   sanzione
amministrativa e' irrogata dal Prefetto territorialmente competente e
si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del  capo  I  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
          al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329, S.O. Il
          Capo I reca «Le sanzioni amministrative»: la Sezione I reca
          «Principi generali», la Sezione II reca «Applicazione».