Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  ((1. Dall'attuazione del presente decreto,fatta  eccezione  per  le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2-bis a  2-quinquies,non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  3. Ai fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni  recate
dall'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, del presente  decreto,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ove  necessario,  puo'
disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di   tesoreria,   la   cui
regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento
sui pertinenti capitoli di spesa.))