Art. 2 
 
                     Modalita' di funzionamento 
 
  1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle  domande  di
ammissione ai  benefici,  per  ogni  periodo  di  incentivazione,  e'
articolata in due fasi distinte e successive: 
    a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad  opera
del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle  singole
imprese richiedenti l'incentivo sulla  sola  base  del  contratto  di
acquisizione del  bene  oggetto  dell'investimento  da  allegarsi  al
momento della proposizione della  domanda  secondo  i  termini  e  le
modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto; 
    b) la successiva fase di rendicontazione  dell'investimento,  nel
corso della quale i soggetti interessati  hanno  l'onere  di  fornire
analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni  oggetto
di investimento secondo quanto  previsto  dall'art.  4  del  presente
decreto. 
  2. Sono previsti  sei  periodi  di  incentivazione  i  cui  termini
temporali sono: 
    a) I periodo, dal 1° luglio 2022 al 16 agosto 2022 per 13 milioni
di euro; 
    b) II periodo, dal 15 marzo 2023 al 28 aprile 2023 per 10 milioni
di euro; 
    c) III periodo, dal 1° dicembre 2023 al 15  gennaio  2024  per  8
milioni di euro; 
    d) IV periodo, dal 26 agosto  2024  all'11  ottobre  2024  per  8
milioni di euro; 
    e) V periodo, dal 5 maggio 2025 al 20 giugno 2025 per  8  milioni
di euro; 
    f) VI periodo, dal 12 gennaio 2026 al  20  febbraio  2026  per  3
milioni di euro, 
  all'interno dei quali, fermo restando l'importo massimo ammissibile
per gli investimenti nell'ambito del presente regime  di  aiuto,  per
singola  impresa,  previsto  dall'art.  3   comma   5   del   decreto
ministeriale 18 novembre 2021, n.  461,  gli  aspiranti  ai  benefici
potranno presentare le domande di accesso all'incentivo. 
  3. Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa
ha diritto di presentare una sola  domanda  anche  per  piu'  di  una
tipologia di investimenti per i quali viene richiesto  l'incentivo  e
ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art 3, comma 1, lettere a) e
b) del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461. 
  4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 50.000.000
di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 18 novembre  2021,
n. 461,  al  netto  delle  spettanze  previste  per  l'attivita'  del
Soggetto   gestore,   saranno   ripartite   nei   sei   periodi    di
incentivazione,  in  base  alle  somme  stanziate  per   le   singole
annualita', secondo quanto riportato al precedente comma 2. 
  5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella  della
rendicontazione di cui all'art. 7 del presente decreto,  il  Soggetto
gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non  sanabili,
ne fornisce comunicazione all'Amministrazione che, con  provvedimento
motivato,  dispone  la  non  ammissione  dell'impresa  istante   agli
incentivi. In questo caso l'importo precedentemente  accantonato  nel
corso della fase di prenotazione  torna  nella  piena  disponibilita'
delle risorse. 
  6. Il Soggetto gestore procede alla  implementazione  della  pagina
web per la pubblicazione del contatore delle somme prenotate per  gli
investimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del  decreto
ministeriale 18 novembre 2021, n. 461. L'entita'  delle  risorse  via
via  presenti  e   utilizzabili   viene   aggiornata   periodicamente
utilizzando  l'apposita  piattaforma   informatica   realizzata   dal
Soggetto gestore. 
  7. Con la piattaforma informatica di cui al precedente comma  6  si
provvede: 
    1. all'accantonamento, ove la domanda appaia  ammissibile,  degli
importi massimi concedibili a  favore  dei  soggetti  richiedenti  in
funzione delle domande  presentate  con  corrispondente  decurtazione
dall'importo ancora disponibile; 
    2. alla riacquisizione degli importi accantonati  e  rispetto  ai
quali siano  venuti  meno  i  presupposti  della  «prenotazione»  con
possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della  graduatoria  in
base alla data di proposizione dell'istanza. 
  8. Ove il sistema informatico rilevi  l'esaurimento  delle  risorse
finanziarie, le domande saranno ugualmente  proponibili  e  accettate
con riserva nell'eventualita' di  una  successiva  disponibilita'  di
risorse. In quest'ultimo caso, le domande  precedentemente  accettate
con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di  presentazione
fino ad esaurimento delle risorse. 
  9. Resta fermo  che  l'importo  risultante  dall'accantonamento  ai
sensi del comma 1, lettera a) del presente  articolo  e'  considerato
esclusivamente  ai  fini  della  stima  complessiva  degli  incentivi
massimi  erogabili.  Ai  fini   del   riconoscimento   dell'incentivo
effettivamente spettante per  ciascuna  impresa  si  procedera'  alla
verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in  capo  a  ogni
impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.