Art. 4 
 
             Prova del perfezionamento dell'investimento 
 
  1. Nella  fase  di  rendicontazione  tutti  i  soggetti  che  hanno
presentato domanda secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 3  e
5  hanno  l'onere   di   fornire   la   prova   del   perfezionamento
dell'investimento e la prova che il medesimo e' stato avviato in data
successiva alla pubblicazione del decreto ministeriale 461/2021 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalita'  di
seguito descritte. La prova che l'investimento e'  stato  avviato  in
data successiva alla pubblicazione del decreto ministeriale  461/2021
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  costituisce  un
presupposto per l'ammissione all'erogazione del contributo. 
  La guida all'utilizzo del sistema  informatico  di  gestione  sara'
disponibile                        alla                        pagina
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenibilit
a sul sito del Soggetto gestore RAM entro la data del 30 agosto 2022. 
  2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita'  di
cui all'art. 3 comma 3 e 5 trasmettono, all'interno dei periodi: 
    a) I periodo, dalle ore 10,00 del 1° settembre 2022 e fino e  non
oltre le ore 16,00 del 01 luglio 2023; 
    b) II periodo, dalle ore 10,00 del 15 maggio 2023 e  fino  e  non
oltre le ore 16,00 del 30 dicembre 2023; 
    c) III periodo, dalle ore 10,00 del 1° febbraio 2024 e fino e non
oltre le ore 16,00 del 15 luglio 2024; 
    d) IV periodo, dalle ore 10,00 del 28 ottobre 2024 e fino  e  non
oltre le ore 16,00 dell'11 aprile 2025; 
    e) V periodo, dalle ore 10,00 del 7 luglio  2025  e  fino  e  non
oltre le ore 16,00 del 19 dicembre 2025; 
    f) VI periodo, dalle ore 10,00 del 9 marzo  2026  e  fino  e  non
oltre le ore 16,00 del 28 agosto 2026; 
  utilizzando la piattaforma informatica, oltre  alla  documentazione
tecnica di cui agli articoli da 4 a 6 del presente decreto, la  prova
documentale dell'integrale pagamento del prezzo del bene  oggetto  di
investimento  attraverso  la  produzione   delle   relative   fatture
debitamente quietanzate, da  cui  risulti  il  prezzo  del  bene.  La
piattaforma   informatica   sara'   resa   nota    sul    sito    web
dell'Amministrazione, nella pagina: 
    http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/document
azione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2021-for
mazione-e-investimenti 
  e sul sito della RAM all'indirizzo 
    http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenib
ilita . 
  Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse
all'interessato    all'indirizzo    PEC    dell'impresa,     mittente
dell'istanza. 
  3. Solo successivamente a detto adempimento la  domanda  effettuata
con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo  salvi  gli
effetti della posizione acquisita. Decorsi i termini di cui al  comma
2 del presente articolo, le domande  che  non  verranno  rendicontate
decadranno  automaticamente  liberando  risorse  e  determinando   lo
scorrimento dell'elenco degli istanti. 
  4. In ogni caso l'impresa che, pur  avendo  presentato  domanda  di
accesso  all'incentivo,  non  trasmetta,  attraverso  la  piattaforma
informatica e secondo le modalita' di cui al precedente comma  2,  la
documentazione richiesta in fase di  rendicontazione  ai  fini  della
prova dell'avvenuto perfezionamento  dell'investimento  prenotato  in
fase  di  istanza,  non  potra'  presentare  una  nuova  domanda  nel
successivo periodo di incentivazione a valere sulle risorse di cui al
decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461. 
  5. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni  siano  redatti
in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere  tradotti
in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di
documentazione amministrativa. 
  6. In ragione della sua peculiare natura,  ove  l'acquisizione  dei
beni  si  perfezioni  mediante  contratto  di  leasing   finanziario,
l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il  pagamento  dei
canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione.
La prova del  pagamento  dei  suddetti  canoni  puo'  essere  fornita
alternativamente con la  fattura  rilasciata  all'utilizzatore  dalla
societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia  della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore  a  favore
della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la  piena
disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale
di presa in consegna del bene medesimo.  La  predetta  documentazione
dovra' essere trasmessa, secondo le modalita' di  cui  al  precedente
comma 2,  entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  della
rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. 
  7.  In  caso   di   acquisizione   di   veicoli,   la   concessione
dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla  dimostrazione  che  la
data di prima immatricolazione dei veicoli  comprovabile  tramite  la
ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra
la data di entrata in vigore del d.m. 18 novembre 2021 n. 461 (ovvero
a far data dal  22  gennaio  2022),  ed  il  termine  ultimo  per  la
presentazione  della   rendicontazione   per   ciascun   periodo   di
incentivazione. In nessun caso saranno  prese  in  considerazione  le
acquisizioni di veicoli effettuate all'estero,  ovvero  immatricolati
all'estero, anche se  successivamente  reimmatricolati  in  Italia  a
chilometri «zero».