Art. 5 Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrico (full electric), Art. 3 comma 1 lettera a) e b) del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461. 1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre: a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461; b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021, n. 461; c) qualora contestualmente all'acquisizione di un veicolo si richieda la maggiorazione per rottamazione di veicoli ad alimentazione «diesel» di classe inferiore ad euro VI art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461, deve allegare copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.