Art. 7 
 
 Della rendicontazione e dell'attivita' istruttoria-Soggetto gestore 
 
  1. Gli aspiranti agli incentivi che  hanno  presentato  istanza  di
prenotazione provvedono  a  trasmettere  tutta  la  documentazione  a
comprova  dell'avvenuto   perfezionamento   dell'investimento,   come
esplicitata dagli articoli da 4 a 6 del presente decreto  secondo  le
modalita' di cui all'art. 4 comma 2. 
  2. Il Soggetto gestore svolge  le  attivita'  cosi'  come  definite
negli articoli precedenti previa  sottoscrizione  di  atto  attuativo
dell'accordo di  servizio  MIMS-RAM.  Il  Soggetto  gestore  provvede
all'implementazione  della  piattaforma  informatica  ed   alla   sua
gestione, alla gestione del flusso documentale via posta  elettronica
certificata di  cui  all'art.  3  del  presente  decreto  nonche'  al
ricevimento informatico e alla relativa archiviazione  delle  domande
presentate  nei  termini   ai   fini   della   successiva   attivita'
istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori» tramite  la  redazione
dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di
presentazione,  all'attivita'  istruttoria  e  alla  verifica   della
rendicontazione  ferma  rimanendo  la  funzione  di  indirizzo  e  di
direzione in capo  all'Amministrazione.  La  Commissione  di  cui  al
successivo comma 3,  qualora  sussistano  i  requisiti  previsti  dal
presente  decreto,  determina  l'accoglimento  delle  istanze,  dando
comunicazione all'impresa del relativo provvedimento di ammissione. 
  3. Con successivo decreto direttoriale e' nominata una  Commissione
per la validazione dell'istruttoria  compiuta  dal  Soggetto  gestore
delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato  tra
i dirigenti di II fascia in servizio presso il  Dipartimento  per  la
mobilita' sostenibile,  e  da  due  componenti,  individuati  tra  il
personale di area III, in servizio presso il  medesimo  Dipartimento,
nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria. 
  4. Qualora in esito ad una prima  fase  istruttoria,  si  ravvisino
lacune comunque sanabili della  rendicontazione  presentata,  vengono
richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni  agli  interessati,
fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni  entro
i quali l'impresa dovra' fornire gli elementi richiesti attraverso il
caricamento degli stessi sulla piattaforma informatica. Qualora entro
detto termine, l'impresa medesima non  abbia  fornito  un  riscontro,
ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente,  l'istruttoria
verra'  conclusa  sulla  sola  base   della   documentazione   valida
disponibile.  In  ogni  caso  nessuna   richiesta   di   integrazione
istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva
essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione  ed  indicata
all'art. 3, comma 5 lett. a) e c) del presente decreto. 
  5.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  rilevi  la  mancanza   dei
requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto  ministeriale  18
novembre 2021, n. 461, ovvero  l'insufficienza  della  documentazione
anche a seguito della  procedura  esperita  ai  sensi  del  comma  4,
l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa  dagli  incentivi  con
provvedimento motivato e provvede  all'immediata  riacquisizione  dei
relativi importi.