Art. 5 
 
          Modalita' e tempi di segnalazione dell'incidente 
 
  1. Il sistema informativo di cui all'art. 3 e'  alimentato  secondo
le modalita' descritte nel disciplinare tecnico, di cui  all'allegato
al presente decreto, e nella documentazione resa disponibile sul sito
internet del Ministero della salute. 
  2. L'alimentazione del sistema informativo per  la  parte  relativa
agli incidenti e' in carico alle regioni e province autonome, secondo
l'organizzazione disciplinata internamente dalla regione o  provincia
autonoma. 
  3. L'operatore sanitario o il responsabile locale  della  vigilanza
inserisce tempestivamente, e  comunque  non  oltre  dieci  giorni  da
quando e' venuto a conoscenza dell'evento, nel sistema informativo  a
supporto  della  rete  di  dispositivo-vigilanza,   le   informazioni
relative  all'incidente  grave,  con  le   modalita'   indicate   nel
disciplinare tecnico. Tale termine si applica anche nel caso  in  cui
si sospetti la sussistenza di un nesso causale tra il  dispositivo  e
l'incidente occorso. 
  4. Il responsabile locale della vigilanza  valida  la  segnalazione
dell'operatore sanitario tempestivamente e, comunque, non  oltre  tre
giorni lavorativi dalla data di ricezione  del  messaggio  automatico
generato al momento  dell'inserimento  delle  informazioni  da  parte
dell'operatore sanitario. 
  5. L'operatore sanitario o il responsabile locale  della  vigilanza
puo' inserire nel  sistema  informativo  a  supporto  della  rete  di
dispositivo-vigilanza  le  informazioni  relative  all'incidente  non
grave con le stesse modalita' dell'incidente grave.