Art. 7 
 
                Gruppo di lavoro per il monitoraggio 
          della rete nazionale della dispositivo-vigilanza 
 
  1. E' istituito un gruppo di lavoro per il monitoraggio della  rete
nazionale della dispositivo-vigilanza, i cui componenti sono nominati
dalla Direzione  generale  dei  dispositivi  medici  e  del  servizio
farmaceutico del Ministero della salute. 
  2. Il gruppo di monitoraggio di cui al comma 1, le cui riunioni  si
svolgono con cadenza almeno trimestrale, e' composto da: 
    a) sei rappresentanti della Direzione  generale  dei  dispositivi
medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute; 
    b)   due   rappresentanti   della   Direzione   generale    della
digitalizzazione,  del  sistema   informativo   sanitario   e   della
statistica del Ministero della salute; 
    c) otto rappresentanti delle regioni e province autonome. 
  3. Il gruppo di monitoraggio e' coordinato dall'Ufficio  competente
in materia di vigilanza sui dispositivi medici. 
  4. Per la partecipazione  al  gruppo  di  lavoro  non  sono  dovuti
compensi, emolumenti,  comunque  denominati,  ne'  rimborsi  spese  a
carico del Ministero della salute.