Art. 7 Gruppo di lavoro per il monitoraggio della rete nazionale della dispositivo-vigilanza 1. E' istituito un gruppo di lavoro per il monitoraggio della rete nazionale della dispositivo-vigilanza, i cui componenti sono nominati dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute. 2. Il gruppo di monitoraggio di cui al comma 1, le cui riunioni si svolgono con cadenza almeno trimestrale, e' composto da: a) sei rappresentanti della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute; b) due rappresentanti della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute; c) otto rappresentanti delle regioni e province autonome. 3. Il gruppo di monitoraggio e' coordinato dall'Ufficio competente in materia di vigilanza sui dispositivi medici. 4. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi, emolumenti, comunque denominati, ne' rimborsi spese a carico del Ministero della salute.