IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la mobilita' sostenibile Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada; Visto il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada; Visto l'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2020/1055 che ha soppresso il paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che consentiva agli Stati membri di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, ad integrazione di quelli gia' previsti dal paragrafo 1 del medesimo art. 3, che le imprese dovevano soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada; Visto l'art. 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2020/1055 che ha sostituito l'art. 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 introducendo ulteriori condizioni per il soddisfacimento del requisito di stabilimento per le imprese che intendono svolgere o che gia' svolgono l'attivita' di trasportatore su strada; Visto l'art. 1, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) 2020/1055 che ha sostituito il paragrafo 1, primo comma dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce gli importi che, ai fini della dimostrazione dell'idoneita' finanziaria, le imprese devono dimostrare di disporre ogni anno; Visto l'art. 1, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2020/1055 che ha aggiunto un comma all'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che consente agli Stati membri, ai fini del rilascio della licenza comunitaria a imprese di trasporto di merci su strada che utilizzano esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, di dispensare dagli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale per il trasporto internazionale di merci su strada, coloro che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un'impresa del medesimo tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020; Visto l'art. 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/1055 che ha modificato l'art. 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, inserendo, tra l'altro, la lettera c-bis) in base alla quale l'esenzione dalla licenza comunitaria e da ogni autorizzazione di trasporto riguarda i trasporti di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, che ha istituito l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi; Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, di attuazione della direttiva del Consiglio n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, che ha modificato la direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori; Visto l'art. 11 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; Visto la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Visto la legge 22 dicembre 2014, n. 190, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015); Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 8 luglio 2013, n. 79, di attuazione dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre e dell'art. 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove d'esame per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 30 luglio 2012, protocollo n. 207 in materia di attuazione dell'art. 11, comma 6-bis, terzo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernente i corsi di formazione preliminare per la dimostrazione del requisito di idoneita' professionale da parte della imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; Visto il decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' del 25 gennaio 2012; Considerando la necessita' di attuare quanto previsto dalle modifiche introdotte con il regolamento (UE) 2020/1055; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Fatto salvo l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009, come risultante dall'art. 11, comma 6-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le imprese che esercitano o che intendono esercitare l'attivita' di trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo requisito dell'onorabilita'.