IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                    per la mobilita' sostenibile 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre  2009  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al
mercato internazionale del trasporto di merci su strada; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 luglio 2020  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1071/2009, (CE) n.  1072/2009  e  (UE)  n.  1024/2012  per  adeguarli
all'evoluzione del settore del trasporto su strada; 
  Visto l'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2020/1055  che  ha
soppresso  il  paragrafo  2  dell'art.  3  del  regolamento  (CE)  n.
1071/2009 che consentiva  agli  Stati  membri  di  imporre  requisiti
supplementari, proporzionati e non discriminatori, ad integrazione di
quelli gia' previsti dal paragrafo 1 del  medesimo  art.  3,  che  le
imprese  dovevano  soddisfare  per  esercitare  la   professione   di
trasportatore su strada; 
  Visto l'art. 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2020/1055  che  ha
sostituito l'art. 5 del regolamento (CE)  n.  1071/2009  introducendo
ulteriori  condizioni  per  il  soddisfacimento  del   requisito   di
stabilimento per  le  imprese  che  intendono  svolgere  o  che  gia'
svolgono l'attivita' di trasportatore su strada; 
  Visto l'art. 1,  paragrafo  5,  lettera  a)  del  regolamento  (UE)
2020/1055 che ha sostituito il paragrafo 1, primo comma  dell'art.  7
del regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce gli importi che,  ai
fini  della  dimostrazione  dell'idoneita'  finanziaria,  le  imprese
devono dimostrare di disporre ogni anno; 
  Visto l'art. 1, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2020/1055  che  ha
aggiunto un comma all'art. 9 del regolamento (CE)  n.  1071/2009  che
consente agli Stati  membri,  ai  fini  del  rilascio  della  licenza
comunitaria a imprese di trasporto di merci su strada che  utilizzano
esclusivamente  veicoli  a  motore  singoli  o  insiemi  di   veicoli
accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non  superi
le 3,5 tonnellate, di dispensare dagli  esami  per  il  conseguimento
dell'attestato  di   idoneita'   professionale   per   il   trasporto
internazionale di merci su strada,  coloro  che  dimostrino  di  aver
diretto in maniera continuativa  un'impresa  del  medesimo  tipo  nei
dieci anni precedenti il 20 agosto 2020; 
  Visto l'art. 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/1055  che  ha
modificato l'art. 1, paragrafo 5 del regolamento (CE)  n.  1072/2009,
inserendo,  tra  l'altro,  la  lettera  c-bis)  in  base  alla  quale
l'esenzione dalla licenza comunitaria e  da  ogni  autorizzazione  di
trasporto riguarda i trasporti di merci con veicoli la  cui  massa  a
carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate; 
  Vista la legge 6 giugno 1974,  n.  298,  che  ha  istituito  l'albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi; 
  Visto  il  decreto  legislativo  22  dicembre  2000,  n.  395,   di
attuazione della direttiva del Consiglio n. 98/76/CE del  1°  ottobre
1998, che ha modificato la direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile  1996,
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada  di
merci e di viaggiatori; 
  Visto l'art. 11 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; 
  Visto la legge 24 dicembre 2007, n. 244,  concernente  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2008); 
  Visto la legge 22 dicembre 2014, n. 190,  concernente  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2015); 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Capo  del Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 8 luglio  2013,  n.
79, di attuazione dell'art. 8 del regolamento (CE) n.  1071/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio del  21  ottobre  e  dell'art.  8,
commi 8 e 9, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti 25
novembre 2011, concernente le prove d'esame per il conseguimento  del
titolo per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  30  luglio  2012,
protocollo n. 207 in materia di attuazione dell'art. 11, comma 6-bis,
terzo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  concernente  i
corsi di formazione preliminare per la dimostrazione del requisito di
idoneita' professionale da parte della imprese di trasporto di  merci
su strada per conto di terzi con  autoveicoli  di  massa  complessiva
superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; 
  Visto il decreto del direttore generale per il trasporto stradale e
per l'intermodalita' del 25 gennaio 2012; 
  Considerando  la  necessita'  di  attuare  quanto  previsto   dalle
modifiche introdotte con il regolamento (UE) 2020/1055; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Fatto salvo l'ambito di applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1071/2009,  come   risultante   dall'art.   11,   comma   6-bis   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le imprese  che  esercitano  o  che
intendono esercitare l'attivita' di trasporto di merci su strada  con
veicoli di massa complessiva a pieno carico  fino  a  1,5  tonnellate
hanno  l'obbligo  di  iscriversi  all'Albo  nazionale  delle  persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo
requisito dell'onorabilita'.