Art. 2 
 
             Requisiti per l'esercizio della professione 
                     di trasportatore su strada 
 
  1. Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della  professione
di trasportatore su strada con l'iscrizione al  Registro  elettronico
nazionale  delle  imprese  di  trasporto  stradale,  le  imprese   di
trasporto su strada devono: 
    a) dimostrare l'onorabilita', l'idoneita' professionale e  quella
finanziaria, con l'iscrizione, per le  sole  imprese  che  effettuano
trasporto su strada di merci per conto di terzi,  all'Albo  nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; 
    b) dimostrare il  requisito  di  stabilimento  in  conformita'  a
quanto previsto all'art. 3 del presente decreto. 
  2. L'art. 2, comma 227 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244  e  i
relativi  decreti  e  circolari  attuative  non  si  applicano   alle
procedure di autorizzazione  per  l'esercizio  della  professione  di
trasportatore su strada  di  merci  che  riguardano  le  imprese  che
esercitano o che intendono esercitare  la  suddetta  professione  con
veicoli  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  superiore  a   1,5
tonnellate o con complessi formati da questi veicoli.