Art. 3 
 
             Dimostrazione del requisito di stabilimento 
 
  1. Ai fine della dimostrazione del requisito dello stabilimento  di
cui all'art. 5 del regolamento  (CE)  n.  1071/2009,  fermo  restando
quanto previsto  dall'art.  2,  comma  2  del  presente  decreto,  si
applica, laddove applicabile, il decreto del direttore  generale  per
il trasporto stradale e per l'intermodalita' del 25 gennaio 2012 e la
circolare applicativa del presente decreto. 
  2. Ai fini del conseguimento  dell'autorizzazione  per  l'esercizio
della  professione  di  trasportatore  su  strada,  il  possesso  del
requisito   dello   stabilimento   e'   dimostrato   attraverso   una
dichiarazione sostitutiva di notorieta', ai sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
redatta secondo il modello allegato alla  circolare  applicativa  del
presente decreto. 
  3. Le imprese che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono gia' titolari dell'autorizzazione per l'esercizio  della
professione di trasportatore su strada, dimostrano il requisito dello
stabilimento attraverso la dichiarazione sostitutiva di notorieta' di
cui al comma 2. 
  4. Per le imprese che si trovano nelle condizioni di cui  al  comma
3, la dichiarazione sostitutiva di notorieta' di cui al comma 2  deve
essere presentata agli uffici competenti in materia di autorizzazione
per  l'esercizio  della  professione,  unitamente  al  primo  rinnovo
annuale utile dell'idoneita' finanziaria e, comunque,  non  oltre  un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Ai fini del rispetto della condizione di cui all'art.  5,  comma
1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono  considerate  le
operazioni di trasporto effettuate con veicoli a motore  nelle  quali
l'impresa svolge il ruolo  di  vettore  materiale  del  servizio.  La
condizione, per le imprese di trasporto che effettuano  trasporti  di
collettame mediante raggruppamento  di  piu'  partite  e  spedizioni,
ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, e' soddisfatta  con  la
titolarita' dell'autorizzazione  generale  rilasciata  dal  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261.