Art. 3 Dimostrazione del requisito di stabilimento 1. Ai fine della dimostrazione del requisito dello stabilimento di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del presente decreto, si applica, laddove applicabile, il decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' del 25 gennaio 2012 e la circolare applicativa del presente decreto. 2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada, il possesso del requisito dello stabilimento e' dimostrato attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello allegato alla circolare applicativa del presente decreto. 3. Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono gia' titolari dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada, dimostrano il requisito dello stabilimento attraverso la dichiarazione sostitutiva di notorieta' di cui al comma 2. 4. Per le imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3, la dichiarazione sostitutiva di notorieta' di cui al comma 2 deve essere presentata agli uffici competenti in materia di autorizzazione per l'esercizio della professione, unitamente al primo rinnovo annuale utile dell'idoneita' finanziaria e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Ai fini del rispetto della condizione di cui all'art. 5, comma 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono considerate le operazioni di trasporto effettuate con veicoli a motore nelle quali l'impresa svolge il ruolo di vettore materiale del servizio. La condizione, per le imprese di trasporto che effettuano trasporti di collettame mediante raggruppamento di piu' partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, e' soddisfatta con la titolarita' dell'autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.