Art. 4 
 
             Dimostrazione del requisito di onorabilita' 
 
  1. Il requisito dell'onorabilita' e' sussistente se  e'  posseduto,
oltre che dal gestore dei trasporti: 
    a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio  di
amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le  persone
giuridiche private e, salvo il disposto della lettera  b),  per  ogni
altro tipo di ente; 
    b) dai soci  illimitatamente  responsabili  per  le  societa'  di
persone; 
    c) dal  titolare  dell'impresa  individuale  o  familiare  e  dai
collaboratori dell'impresa familiare; 
    d) dall'impresa, in quanto applicabile. 
  2.  Con  riferimento  alla  normativa  nazionale,  ai  fini   della
dimostrazione   del   requisito    dell'onorabilita',    in    attesa
dell'approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2021  e
dei conseguenti provvedimenti attuativi,  nonche'  degli  atti  della
Commissione previsti dall'art. 6, paragrafo  2-bis,  del  regolamento
(CE) n. 1071/2009, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.