Art. 4 Dimostrazione del requisito di onorabilita' 1. Il requisito dell'onorabilita' e' sussistente se e' posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti: a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente; b) dai soci illimitatamente responsabili per le societa' di persone; c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare; d) dall'impresa, in quanto applicabile. 2. Con riferimento alla normativa nazionale, ai fini della dimostrazione del requisito dell'onorabilita', in attesa dell'approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2021 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, nonche' degli atti della Commissione previsti dall'art. 6, paragrafo 2-bis, del regolamento (CE) n. 1071/2009, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.