Art. 6 
 
                     Dimostrazione del requisito 
                     di idoneita' professionale 
 
  1.  Ai  fini  della  dimostrazione  del  requisito   di   idoneita'
professionale l'impresa indica un soggetto che ricopra la funzione di
gestore dei trasporti conformemente a quanto previsto dagli  articoli
4 e 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009. 
  2. Le imprese che effettuano trasporto stradale di merci, che hanno
in disponibilita' esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi
massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino  a
3,5 tonnellate, ai fini dell'ottenimento  della  licenza  comunitaria
per il trasporto internazionale di merci su strada  devono  indicare,
quale gestore dei trasporti, un soggetto  titolare  di  attestato  di
idoneita' professionale per il trasporto internazionale di merci. 
  3. Il gestore dei trasporti, designato  da  un'impresa  che  ha  in
disponibilita' esclusivamente veicoli o  complessi  veicolari  aventi
massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino  a
3,5 tonnellate, titolare  di  attestato  di  idoneita'  professionale
valido per il solo trasporto  nazionale  di  merci,  puo'  conseguire
l'attestato   di   idoneita'   professionale   per    il    trasporto
internazionale di merci, ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  9,
secondo comma del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora dimostri  di
aver svolto le relative funzioni presso imprese del tipo suddetto per
un periodo continuativo di dieci anni precedenti il 20 agosto 2020. 
  4. All'art. 3, comma 1 del decreto del Capo del Dipartimento per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici  8
luglio 2013, n. 79, e' aggiunta la lettera seguente: 
    «c)  esame  semplificato  (integrativo)  per   il   conseguimento
dell'attestato  di   idoneita'   professionale   per   il   trasporto
internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020,  siano  in
possesso  dell'attestato  di  frequenza  del  corso   di   formazione
preliminare di  cui  al  decreto  del  Capo  del Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi  e  statistici  30
luglio 2012, protocollo n. 207.». 
  5.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  11,  comma  6   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'ammissione all'esame  integrativo
di cui al comma precedente e' riservata ai soggetti che hanno assolto
all'obbligo scolastico e superato un corso di  istruzione  secondaria
di secondo grado.